Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15918 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37704-2019 proposto da:

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAVINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI

ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 13 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello di C.U. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato improcedibile il ricorso in opposizione all’avviso di addebito notificatogli dall’Inps, quale legale rappresentante di ADS Gymnica, per contributi non pagati e sanzioni complessivamente pari a Euro 23.442,30 in relazione a quattro lavoratori per il periodo maggio 2011 – luglio 2013, in base a verbale di accertamento DTL Ravenna 18 ottobre 2013;

2. essa condivideva l’assunto del Tribunale, di irrilevanza della notificazione del suindicato ricorso in opposizione, poi avvenuta in esito alla concessione di termine per la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., posto che essa era totalmente mancata: non avendo la notificazione, nel caso di specie, funzione soltanto di costituzione del rapporto processuale, ma di elemento perfezionativo entro un termine perentorio di una più complessa fattispecie, comportante la stabilizzazione di una situazione giuridica, resa così incontestabile (come nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, di appello o ad esse assimilabili);

3. con atto notificato il 10 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; l’Inps, ritualmente intimato, non svolgeva attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 159,162,291,421 c.p.c., per omessa distinzione tra editio actionis e vocatio in ius nella dichiarazione erronea di improcedibilità del ricorso, nonostante l’instaurazione del contraddittorio (primo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 159,162,291,421 c.p.c., in riferimento agli artt. 111 Cost. e art. 6, par. 1 CEDU, per la limitazione dell’accesso al giudice in funzione di una pronuncia di merito (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 159,162,291,421 c.p.c., per errata equiparazione di un procedimento di opposizione ad un provvedimento giurisdizionale ad uno, come nel caso di specie, di natura amministrativa (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. in via di premessa, occorre ribadire che la notificazione può essere rinnovata, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., soltanto quando essa sia viziata di nullità (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450; Cass. 29 maggio 2019, n. 14742), ma non anche quando sia stata omessa (Cass. 26 novembre 2020, n. 27029);

4. qualora poi, in relazione ad un provvedimento giudiziario già emesso sussista un’esigenza di consolidamento entro un termine predefinito e ragionevolmente breve (come nel caso, in particolare, di appello nel rito del lavoro, nonchè del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, per identità di ratio di regolamentazione), a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, in cui la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio, al giudice è preclusa la possibilità di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte: il che rende improcedibile l’impugnazione (Cass. s.u. 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159);

4.1. tale principio è stato ritenuto applicabile anche in procedimenti con rito camerale (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27086; Cass. 11 luglio 2013, n. 17202) e in materia di protezione internazionale (Cass. 27 novembre 2019, n. 30968);

4.2. inoltre, questa Corte ha sottolineato che “Criterio decisivo per l’adozione dell’indicata soluzione è stato… la massima valorizzazione della ragionevole durata del processo, elevata a rango di principio costituzionale (art. 111 Cost.) e sopranazionale (art. 6 CEDU), tanto da imporre all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (Cass. 14 marzo 2018, n. 6159, punto 3. in motivazione); essa ha altresì ritenuto la coerenza di tale soluzione con i principi generali e le esigenze del sistema processuale, nella debita attenzione anche al monito della Corte EDU, pur nella sottolineata propria incompetenza all’esercizio di un sindacato sull’interpretazione e sull’applicazione della regola emessa a livello nazionale, di ammettere limitazioni all’accesso ad un giudice quando siano (in particolare, con la sentenza Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008, invocata dal ricorrente) stabilite in modo chiaro e prevedibile e dunque, alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (così Cass. 12 agosto 2016, n. 17091, punto 7.5. in motivazione): come si verifica appunto nel caso di specie;

5. infine, l’esigenza di consolidamento, alla base della soluzione di improcedibilità patrocinata, non è esclusiva del provvedimento giudiziario, posto che anche per la cartella di pagamento (e lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’Inps, di cui è qui controversia, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i suoi crediti di natura previdenziale, ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv. con mod. dalla L. n. 122 del 2010: come ribadito da Cass. s.u. 23 luglio 2018, n. 19523, punto 3.1. in motivazione) la scadenza del termine, incontestatamente perentorio, per l’opposizione a norma del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione (Cass. 29 marzo 2018, n. 7833), producendo l’effetto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo; la distinzione della sua natura di atto amministrativo, rispetto ad un titolo giudiziale divenuto definitivo, rileva tuttavia per escluderne l’effetto di “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., siccome privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397, punto 5. in motivazione);

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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