Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15917 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4214 – 2012 proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 42,

presso lo studio dell’avvocato MERCEDES FORMICA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BERARDENGO;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), L.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 270/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito l’Avvocato Berardengo Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2000 L.V., L. e F., eredi di T.V., convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Matera V.V. deducendo: che con contratto di compravendita del 19 aprile 1991 la predetta T. aveva venduto all’evocato in giudizio il fondo rustico sito in contrada (OMISSIS), identificato in catasto al foglio 22, particelle 470, 471, 1455, 1456 e 1463; che per mero errore materiale dell’atto di compravendita erano state incluse anche le particelle 1826 e 1827 dello stesso foglio 22, relative a un fondo, di proprietà della stessa T., ubicato in località diversa, denominata (OMISSIS), che aveva confini differenti rispetto a quelli indicati nell’atto e una destinazione urbanistica distinta da quella delle nominate particelle; che, essendo deceduta la loro dante causa, gli attori erano divenuti proprietari del fondo di cui alle particelle 1826 e 1827; che essi attori erano venuti a conoscenza della presentazione di un progetto per la costruzione di un fabbricato da parte di diverso proprietario sullo stesso terreno, avvedendosi, quindi, dell’errore verificatosi nella formazione dell’atto pubblico di compravendita. Concludeva pertanto chiedendo che il tribunale adito dichiarasse che l’inclusione in detto contratto delle particelle da ultimo indicate fosse frutto di un errore materiale e che la proprietà delle stesse fosse rimasta in capo a T.V..

Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attrice, eccependo la prescrizione dell’azione e l’infondatezza della pretesa.

Il Tribunale di Matera accoglieva la domanda dichiarando che l’atto pubblico del 19 aprile 1991 era affetto da errore materiale nella parte in cui comprendeva nell’oggetto della compravendita anche le particelle 1826 e 1827 del foglio 22.

Avverso la sentenza proponeva appello il convenuto, soccombente in primo grado e, nella resistenza dei L., la Corte di appello di Matera, con sentenza pubblicata il 10 novembre 2011, respingeva il gravame. Osservava il giudice distrettuale che nella fattispecie era proponibile non già l’azione di annullamento, quanto quella diretta all’accertamento giudiziale dell’effettiva comune intenzione delle parti, da desumersi attraverso l’interpretazione il contratto. Osservava, poi, che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del negozio dati censuari costituivano elementi non decisivi per la ricostruzione della volontà dei contraenti. Rilevava, infine: che nella fattispecie le particelle 1826 e 1827 non erano ricomprese nei confini indicati nell’atto; che dette particelle identificavano un fondo differente da quello oggetto della compravendita, fondo che era ubicato a distanza da quello riconducibile agli altri mappali; che l’appezzamento oggetto di controversia, a differenza della restante parte dell’oggetto della compravendita, aveva una destinazione urbanistica edificatoria e non agricola.

Ricorre per cassazione contro detta sentenza V.V., che ha proposto una impugnazione basata su un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso i L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo è sviluppato in modo unitario, anche se contiene due censure. Il ricorrente lamenta infatti sia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, denunciando l’erronea applicazione dell’art. 1362 c.c., e la scorretta qualificazione giuridica del rapporto, sia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce l’istante che non era consentito inquadrare la fattispecie nell’errore materiale senza aver prima proceduto alla verifica della comune intenzione delle parti, identificando il modello legale astratto di contratto all’interno del quale sussumere la fattispecie negoziale dedotta in causa. In particolare, aveva errato il giudice dell’impugnazione a disattendere il contenuto letterale del contratto di compravendita, prescindendo dalla dichiarata ed espressa volontà, da lui manifestata, circa l’acquisto delle particelle oggetto di controversia. Il principio di diritto secondo cui nell’individuazione dell’immobile oggetto di compravendita deve attribuirsi prevalenza all’indicazione dei confini e alla descrizione dei luoghi non poteva applicarsi al caso in esame, emergendo una volontà inequivoca che doveva indurre a ritenere sussistente l’intendimento, da parte della venditrice, di alienare le particelle 1826 e 1827, posto che, tra l’altro, di esse si precisava anche la superficie e il titolo di provenienza. La volontà delle parti doveva desumersi anche all’inclusione, nella richiesta – operata dal figlio dell’alienante, presente al rogito – del certificato di destinazione urbanistica di quelle due particelle; il ricorrente rimarca, inoltre, che la concessione edilizia ottenuta dalla venditrice tre anni prima per realizzare un immobile su particella diversa aveva indotto la stessa a spogliarsi della porzione immobiliare oggetto di causa e che parte convenuta si era disinteressata dei beni alienati per dieci anni.

L’istante si duole infine dell’illogicità del percorso motivazionale, il quale prescindeva non solo dalla interpretazione letterale del contratto, ma anche da quella logico sistematica degli elementi posti a supporto di tale interpretazione testuale.

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie si pone un problema di interpretazione della volontà contrattuale, stante il contrasto esistente tra i dati censuari del fondo, da un lato, e la descrizione e la confinazione dello stesso, dall’altro.

Il rimedio dell’annullamento del contratto per errore ostativo, invocato dalla difesa del ricorrente (per inferirne la conseguenza della prescrizione dell’unica azione esperibile nella fattispecie) dunque escluso: l’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione da parte della persona o dell’ufficio che ne è stato incaricato, regolato dagli artt. 1432 e 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall’interpretazione del contratto, perchè quando è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non è applicabile la disciplina giuridica dell’errore ostativo come vizio del consenso, produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell’annullamento del contratto (per tutte: Cass. 9 aprile 2008, n. 9243).

E’ consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo e ai confini indicati nell’atto, salvo che le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento nell’individuazione dell’immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi e i confini del bene (tra le tante: Cass. 26 aprile 2010, n. 9896; Cass. 14 maggio 2004, n. 9215; Cass. 6 luglio 1990, n. 7138).

Nel caso in esame, in base all’accertamento di fatto della corte di merito, non sindacabile nella presente sede, il contratto conteneva l’indicazione della situazione confinaria del fondo oggetto di compravendita e tale situazione era in conflitto con quella, reale, delle particelle in contesa. Inoltre, dette particelle designavano un fondo distante da quello identificato dagli altri mappali e, a differenza di quest’ultimo, tale fondo aveva una destinazione edificatoria: sicchè, in ultima analisi, come rileva il giudice distrettuale, ove la volontà contrattuale fosse stata nel senso di riferire l’operazione anche alle particelle 1826 e 1827, le parti non avrebbero parlato di un “fondo rustico” (e cioè di un unico terreno caratterizzato da una destinazione incompatibile con quella dell’area di cui qui si dibatte).

In base a tali evenienze, e tenuto conto del principio sopra richiamato, appare del tutto corretta, allora, la prevalenza conferita dalla corte di Potenza alla confinazione e agli elementi descrittivi del bene oggetto della compravendita.

Nè appare condivisibile quanto affermato dal ricorrente in ordine alla priorità del criterio interpretativo fondato sul dato letterale. Infatti, il richiamo, nel corpo del testo contrattuale, alle particelle 1826 e 1827 non può assumere valore decisivo, proprio perchè in contrasto con altri elementi della convenzione che orientano l’attività dell’interprete verso un diverso risultato: elementi che, come si è visto, proprio in quanto attinenti alla descrizione e ai confini del fondo, devono assumere prevalenza sul piano ermeneutico.

Deve pure escludersi che questa Corte possa valorizzare, a livello interpretativo, altre circostanze, dedotte in ricorso (come la richiesta, da parte del figlio della venditrice, del certificato di destinazione urbanistica dei mappali 1826 e 1827, l’ottenimento, da parte di T.V., di una concessione che l’avrebbe ipoteticamente persuasa a vendere il fondo stesso o, ancora, il prospettato disinteresse manifestato dai controricorrenti in ordine all’area di cui alle citate particelle).

L’istante, invocando dette evenienze, sospinge la definizione del presente giudizio di legittimità verso un rinnovato accertamento di fatto circa il reale contenuto dell’intercorsa pattuzione.

Per contro, nè la censura vertente sulla violazione dei canoni interpretativi, nè quella basata sul vizio di motivazione possono risolversi in una critica del risultato interpretativo, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131: il principio è del tutto pacifico ed è costantemente richiamato da questa S.C., pure in pronunce non massimate in tal senso: cfr. da ultimo Cass. 21 aprile 2016, n. 8096). E del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 17 marzo 2014, n. 6125; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254, Cass. 20 novembre 2009, n. 24539).

E’ indubbio, conclusivamente, che l’interpretazione fornita dalla corte di Potenza sia per un verso osservante del dirimente criterio ermeneutico che attribuisce valore preponderante alla descrizione e alla situazione confinaria del fondo e, per altro verso, del tutto esauriente e congrua sul piano logico.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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