Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15917 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15860-2016 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OLINDO

MALAGODI, 5, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA FERRISE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., – C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6851/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che D.S.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso tre cartelle di pagamento per IRPEF con riguardo all’anno 2002;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, attraverso il primo, il contribuente assume la falsa applicazione dell’art. 2700, ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 2700 c.c., avendo invece il D.S. eccepito la nullità della notifica per essere stato l’avviso di ricevimento compilato in maniera inintelligibile dall’ufficiale postale;

che, col secondo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 160 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la notifica sarebbe stata soggetta alla disciplina di cui agli artt. 137 e ss.;

che, col terzo, il D.S. invoca la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inesistenza della notifica, perchè effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente della riscossione, senza la necessaria intermediazione dei soggetti specificamente abilitati dalla norma;

che, con il quarto, il ricorrente rimarca la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulla questione relativa all’indeterminatezza dei criteri di determinazione del quantum, giacchè domanda del tutto autonoma e volta ad ottenere la declaratoria di nullità della cartella su presupposti diversi rispetto a quelli di inesistenza della notifica; che l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. si sono costituite con separati controricorsi;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione – sono inammissibili per carenza di autosufficienza, non avendo il D.S. allegato o riprodotto nel ricorso la notifica asseritamente irregolare, onde consentire l’esame nel merito della sua denuncia, e non potendo la Corte, in forza dell’error in iudicando denunciato, accedere agli atti processuali; che il terzo motivo è infondato: l’ingiunzione fiscale costituisce un atto di accertamento rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata, sicchè ben può il concessionario, e non più solamente l’ufficiale giudiziario o il messo del giudice di pace, procedere alla sua notifica a mezzo posta (Sez. 5, n. 2912 del 03/02/2017), tanto più che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Sez. 6-3, n. 12351 del 15/06/2016);

che, in ogni caso, la CTR non ha motivato sul punto, perchè non risulta che la questione sia stata oggetto di discussione in appello, avendo comunque la contribuente incentrato la sua difesa sull’inammissibilità del gravame avversario per motivi processuali;

che l’ultimo motivo resta assorbito;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 4.000, oltre spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Servizi di Riscossione in Euro 4.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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