Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15917 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio

dell’avv. Benito Panariti, rappresentato e difeso dall’avv. LAZZERI

Gloria;

– ricorrente –

contro

BAGNO LUISA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Buzzoni n. 1, presso lo

studio dell’avv. Francesco Asciano, rappresentato e difeso dall’avv.

GIOVANNELLI Alberto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 17, n. 21 del 28 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

9.6.2011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per il Comune ricorrente, l’avv. Alessandro Ardizzi;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Alberto Giovannelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale il Comune di Pisa, le aveva contestato l’omessa dichiarazione a fini i.c.i., per l’anno 1999, ed il conseguente mancato pagamento dell’imposta, in relazione a stabilimento balneare, insistente su area in parte demaniale e in parte comunale;

che, a fondamento del ricorso la società contribuente rilevava che gli immobili risultavano censiti in categoria “E/9” e che, per espressa previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b, gli immobili censiti in detta categoria erano esenti dall’imposta;

che – costituitosi il Comune, che negava la rispondenza del classamento alle effettive caratteristiche dell’immobile – l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale;

che, in particolare, i giudici di appello riscontrato in fatto che l’immobile oggetto dell’accertamento risultava catastalmente classificato in categoria E/9 (esente da i.c.i.) – rilevarono che il regime dell’imposizione i.c.i. è imprescindibilmente legato alla qualificazione catastale dell’immobile, cui il Comune è vincolato (salva la facoltà di sollecitare l’Agenzia del Territorio ad una diversa classificazione);

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune di Pisa ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, Con il primo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 934, 952, 953, 954, 955 e 956 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione e formulato il seguente quesito di diritto: “… se i gestori degli stabilimenti balneari del litorale pisano, nel caso di specie i gestori del Bagno Luisa, costruendo dei manufatti su terreno pubblico dato loro in concessione diventano titolari di un diritto di superficie e pertanto soggetti passivi ai fini i.c.i. a partire dall’anno 1998”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 7, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione e formulato il seguente quesito di diritto: “… se è da ritenersi soggetto passivo a fini i.c.i. per l’anno d’imposta 1999, quel contribuente che ha presentato al catasto edilizio urbano una variazione catastale nell’anno 1986, data in cui si sono verificati il presupposto di imposta e la condizione per ottenere la rendita definitiva nonostante l’Agenzia del Territorio abbia messo in atti tale variazione solo nell’anno 2005”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 446 del 1997, nonchè della L. n. 388 del 2000, art. 18 e formulato il seguente quesito di diritto: “… se il concessionario di aree demaniali, relativamente ai manufatti costruiti da lui stesso sulle aree avute in concessione, debba essere considerato soggetto passivo ai fini i.c.i. a partire dall’anno d’imposta 1998, secondo le previsione del D.Lgs. n. 446 del 1997 oppure a partire dall’anno d’imposta 2001 L. n. 388 del 2000, ex art. 18”;

considerato:

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dal Comune sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che infatti, ai sensi della disposizione indicata il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la disposizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

che il secondo motivo di ricorso si risolve, peraltro, in un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità, atteso che attraverso di esso il Comune ricorrente, pur apparentemente prospettando una violazione di legge e una carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito in merito alla classificazione catastale dell’immobile assoggettato ad imposta;

– che d’altro canto – risultando accertato in fatto dal giudice del merito che, nel periodo d’imposta in contestazione, il cespite immobiliare in oggetto era catastalmente classificato in cat. E/9 – il ricorso (in assenza di autosufficiente censura di detto accertamento da parte del Comune ricorrente) deve ritenersi, altresì, infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’attribuzione all’immobile in Catasto di una categoria che preveda l’imposizione i.c.i. deve essere specificamente impugnata (nei confronti dell’Agenzia del Territorio) dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta, restando altrimenti l’immobile assoggettato ad ici; così come, corrispondentemente, il Comune deve impugnare l’attribuzione in Catasto di categoria che esclude l’imposizione i.c.i., al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento dell’immobile ad imposta (cfr. Cass. ss.uu. 18565/09);

ritenuto:

che il ricorso va, pertanto, respinto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA