Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15916 del 25/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15916 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 20968-2006 proposto da:
COMUNE DI LAMEZIA TERME (C.F./P.I. 00301390795), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12,

Data pubblicazione: 25/06/2013

presso l’avvocato PILEGGI FABRIZIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALFA TULLIO, giusta procura a
2013

margine del ricorso;
– ricorrente –

792

contro

ZURICH INSURANCE PLC – RAPPRESENTANZA GENERALE PER

1

L’ITALIA (C.F. 05380900968), subentrata a ZURICH
INSURANCE COMPANY S.A., già ZURIGO ASSICURAZIONI
S.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 53, presso l’avvocato CAIAFFA FABIO, che ls

GIORDANO PAOLA, giusta procura speciale per Notaio
dott. ANGELO BUSANI di MILANO – Rep.n. 24.467 del
29.4.2013;
– controricorrente contro

IMPRESA VATIELLI GERARDO;
– intimata –

avverso la sentenza n.

446/2005 della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato NICOLA

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAFFINA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato FABIO
CAIAFFA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per

2

il rigetto del ricorso.
.5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Lamezia Terme citò in giudizio,

tielli Gerardo. Premettendo di aver rescisso il contratto di appalto stipulato con la convenuta per gravi
inadempienze della stessa, l’ente chiese la condanna
di questa e della Zurich Insurance Company s.a., che
vi era tenuta in forza di polizza fideiussoria, al pagamento di £ 42.446.940, pari alla cauzione incamerata, oltre agli accessori.
2. La domanda fu respinta in primo grado con sentenza 2 novembre 2001,

confermata dalla Corte

d’appello di Roma con sentenza in data 23 maggio 2005.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre
il Comune di Lamezia Terme per un motivo.
La compagnia assicuratrice resiste con controricorso e con memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è posto sotto una rubrica che cumula la “violazione e falsa applicazione” degli artt.
340, 342, 343, e 325 della 1. n. 2248 del 1865, all.
F, degli artt. 20, 26 27 e 38 del Regolamento n. 350

3

davanti al tribunale di quella città, l’impresa Va-

del 1895, dell’art. 6 “e segg.” del r.d. n. 2440 del
1923, dell’art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, con
“l’omessa o contraddittoria motivazione” su punti decisivi della controversia. In esso si svolgono delle
critiche nel merito della decisione alla sentenza im-

dei vizi, confusamente elencati in rubrica, sarebbero
ravvisabili nell’una o nell’altra delle censure svolte. Il ricorso è pertanto inammissibile.
7.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza

e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il
ricorrente al pagamento in favore della Zurich Assurance Company s.a. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.200,00, di cui C
2.000,00 per compenso, oltre agli accessori come per
legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio
della Prima Sezione Civile della Corte suprema di
cassazione, il giorno 8 maggio 2012.

pugnata, senza alcuna indicazione di quale o quali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA