Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15916 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21159-2019 proposto da:

CATEMBE’ VIAGGI E TURISMO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BAGLIVI 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TRAMONTANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO CRISTIANO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO DI

DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PEZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7471/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Catembè Viaggi e Turismo di G. C. & C. sas – poi Catembè Viaggi e Turismo srl e di seguito, per brevità, Catembè o parte datoriale- proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su iniziativa di M.A., era stata condannata al pagamento di Euro 12.937,75, oltre accessori, a titolo di retribuzioni ordinarie e TFR;

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte datoriale alla minor somma di Euro 11.537,75 oltre accessori;

la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame di Catembè, condannava quest’ultima alla (ulteriore) minor somma di Euro 4.037,35; quanto alle spese del doppio grado di giudizio, compensava le stesse nella misura della metà, in ragione della soccombenza reciproca, e poneva il residuo a carico della Catembè;

per la cassazione di tale pronuncia, nella parte relativa alla regolazione delle spese processuali, ha proposto ricorso Catembè, sulla base di un unico motivo;

ha resistito, con controricorso, M.A.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto soccombente la parte appellante, nonostante l’accoglimento, in gran parte, del gravame e l’esito della lite che affermava il diritto di credito del lavoratore per Euro 4.000,00, a fronte della richiesta iniziale, azionata in via monitoria, di circa Euro 13.000,00;

il motivo è infondato;

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.. ex plurimis, Cass. n. 17854 del 2020; Cass. n. 16431 del 2019; Cass. n. 9587 del 2015; Cass. n. 2493 del 1986), anche con riguardo al giudizio di opposizione ad ingiunzione, la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento seppure non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente (salva l’ipotesi eccezionale, ratione temporis non applicabile, dell’accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa ingiustificatamente rifiutata). Il parziale accoglimento dell’opposizione e dell’appello, cui la parte ricorrente attribuisce rilevanza, è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell’opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.), come nella specie accaduto, secondo una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 30592 del 2017);

all’evidenza, le censure non tengono conto della struttura peculiare del procedimento d’ingiunzione, nel quale l’onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicchè il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. n. 17854 del 2020 cit.; Cass. n. 18125 del 2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n. 26918 del 2018; Cass. n. 1572 del 2018);

il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio e attribuzione al difensore che si è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1,500,00 per compensi professionale, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Antonio Pezone

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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