Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15916 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Costantino Morin
45, presso lo studio dell’avv. Alessandra Piana, rapp.to e difeso
dagli avv.ti TRIOIANI Francesco e Gaetano Troiani, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Denza n. 20, presso lo
studio dell’avv. del Federico Lorenzo e Laura Rosa, rapp.to e difeso
dal primo giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 99/7/2008 depositata il 13/11/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.G. contro il Comune di San Benedetto del Tronto e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 94/1/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento ICI 1998 – 2001 nn. (OMISSIS).
Il ricorso proposto dal M. si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato.
Nel merito, con primo motivo il ricorrente principale assume l’omessa motivazione della sentenza nella parte in cui la CTR ha escluso l’immobile in questione tra quelli di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1.
La censura e’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Con secondo motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 3.
Con terzo motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3.
Con quarto motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2.
Tutte tali censure sono inammissibili in quanto i relativi quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale e la condanna della ricorrente principale alla rifusione, in favore del l’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
PQM
LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010