Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15915 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4242 – 2012 proposto da:

R.Q. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ADAMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA FOIS;

– ricorrente –

contro

CITICORP FINANZIARIA SPA CITIFIN IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

C.S., D.V.A., R.R.L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 470/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – R.Q. convenne in giudizio la società Citicorp Finanziaria s.p.a. (Citifin), chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato il 7.6.1990, col quale la Citifin si era obbligata a vendere ad esso attore – che si era obbligato ad acquistare – un appartamento sito in (OMISSIS) per il prezzo di Lire 300 milioni, dì cui 80 milioni immediatamente versati a titolo dì caparra confirmatoria; in subordine, chiese dichiararsi l’inadempimento della Citifin per il rifiuto di stipulare il contratto definitivo e la legittimità del recesso di esso attore.

La Citifin resistette alla domanda, assumendo dì non essere proprietaria dell’immobile promesso in vendita, che apparteneva invece ai coniugi C.S. e D.V.A., i quali le avevano conferito una procura a vendere lo stesso; aggiunse però di non aver stipulato il contratto preliminare, che era stato invece sottoscritto da tale R.R.L. senza che costui avesse alcun potere di rappresentare la Citifin. Autorizzata dal giudice, la Citifin chiamò in causa R.R.L., il quale dedusse di aver agito d’intesa con la Citifin, la quale si era impegnata a conferirgli la procura a vendere in occasione della successiva stipulazione dell’atto pubblico.

Si costituirono anche i coniugi C.S. e D.V.A., i quali dedussero di avere conferito essi stessi una procura a vendere a R.R.L., senza che questi però li avesse mai informati del suo operato.

Il Tribunale di Tempio Pausania rigettò le domande attoree, ritenendo che il R.R.L. avesse stipulato il preliminare quale fahus procurator della Citifin e che quest’ultima non avesse ratificato il suo operato.

2. – Sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Cagliari confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.Q. sulla base di tre motivi.

La Citicorp Finanziaria s.p.a., C.S. e D.V.A., nonchè R.R.L., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col ricorso si formulano le seguenti censure:

1) vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione del contenuto dei documenti prodotti (procura speciale alla cancellazione dell’ipoteca del 15.6.2000, lettera del 5.2.1991, lettera del 7.2.1991), per avere la Corte dì Appello escluso che da tali documenti fosse evincibile la ratifica, da parte della Citifin, dell’operato di R.R. in relazione al preliminare da esso stipulato con l’attore;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che dai suddetti documenti prodotti fosse evincibile la volontà della Citifin di ratificare l’operato del R.R.;

3) insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza di una ratifica per facta concludentia dell’operato del R.R..

Le doglianze non possono trovare accoglimento.

Il ricorrente, infatti, critica – nella sostanza – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che “Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati” (Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532153). Hanno ancora precisato che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice dì merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Non sussiste, invece, tale vizio ove vi sia esclusivamente difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente in ordine agli elementi delibati, non essendo possibile una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto (Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione; non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono illogiche; e che, anzi, l’estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici dì merito.

E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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