Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15915 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. II, 24/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19304/2019 proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora

n. 42, presso lo studio dell’avv.to STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Brescia, con decreto pubblicato il 16 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da N.E., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Il richiedente si era limitato a ribadire in udienza semplicemente la circostanza secondo cui il padre faceva parte della setta degli (OMISSIS) e che alla sua morte egli avrebbe dovuto dovuto essere arruolato nella medesima organizzazione. Peraltro, più volte invitato a specificare le minacce e le aggressioni subite dai membri della setta, non era stato in grado di indicare alcuna circostanza concreta o, anche solo plausibile, avendo genericamente riferito di essere stato più volte avvicinato dai membri dell’organizzazione, senza però minimamente indicare specifici atti di costrizione o modalità concrete nella loro condotta criminale.

La scarsa plausibilità di quanto dichiarato emergeva anche dalle riferite malformazioni fisiche subite dalla sorella e dalla madre e dovute alle maledizioni della setta. Peraltro, i sacrifici rituali non trovavano conforto nelle fonti internazionali che non menzionavano neanche la possibilità dell’affiliazione coattiva.

In conclusione, il racconto non era attendibile e ciò privava di per sè di fondamento la domanda di accertamento dello status di rifugiato e quella di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che, in caso di rimpatrio, poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato.

Inoltre, sulla base delle fonti internazionali lo Stato federale di Edo Nigeria era una zona che, sulla base dei report più accreditati, non poteva ritenersi soggetta a una violenza generalizzata.

Doveva, infine, respingersi la domanda di rilascio di un permesso motivi umanitari non emergendo alcuna situazione di vulnerabilità, infatti, anche a prescindere dall’inattendibilità del ricorrente, doveva osservarsi che mancavano i presupposti per il riconoscimento di tale protezione tanto quelli soggettivi che quelli oggettivi.

Il richiedente godeva di buona salute e aveva capacità lavorativa, la volontà di inserimento nel contesto sociale del paese ospitante non poteva essere elemento da solo idoneo a giustificare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non delineando di per sè una situazione di non vulnerabilità o la necessità di tutela dei diritti umani fondamentali.

La situazione dello Stato di provenienza del richiedente non presentava criticità tali, sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, da determinare a una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

3. N.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6, e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame su fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente che, invece, era coerente con tutte le informazioni precise ed aggiornate sul paese di origine. In Nigeria, infatti, l’affiliazione agli (OMISSIS) può avvenire anche forzatamente in caso di conoscenza di segreti e gli omicidi rituali e sacrifici umani sono purtroppo una pratica diffusa. Pertanto, nella specie le persecuzioni sofferte dal ricorrente devono ritenersi di eccezionale gravità, sia a livello sociale che personale, e tali da imporre il riconoscimento della protezione. In punto di valutazione del danno grave, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare tale danno siano soggetti privati, qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica ufficiosa sull’attuale situazione del paese.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e 14, lett. c), nonchè omesso esame di un fatto per il decisivo per il giudizio.

Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che la situazione di instabilità della Nigeria fosse tale da comportare una minaccia grave alla vita alla persona del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il predetto accertamento andrebbe compiuto, in base a quanto prescritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alla luce di informazioni precise ed aggiornate con onere per il giudice di specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità, omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Omesso esame in relazione presupposti della protezione umanitaria, mancanza o quantomeno apparenza della motivazione nullità della sentenza per nullità di varie disposizioni – artt. 112,132 e 156 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

La censura attiene al rigetto del permesso umanitario senza una valutazione della vita privata e familiare del richiedente comparata alla sua situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, nonchè in violazione del dovere di cooperazione.

A parere del ricorrente il Tribunale avrebbe violato i parametri normativi sull’onere probatorio non avrebbe effettuato alcun vaglio della situazione di partenza, sussistendo seri motivi di carattere umanitario, riscontrabili all’esito del giudizio comparativo sulla base della effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita, parametrati al godimento dei diritti fondamentali quali presupposto di una vita dignitosa. La condizione di vulnerabilità, dunque, può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare bisogni ed esigenze ineludibili della vita personale. Con riferimento a tali aspetti il ricorrente riporta varie fonti dalle quali emerge una situazione della Nigeria di estrema difficoltà anche sotto il profilo economico. Oltre che della possibilità dell’esercizio di diritti umani inalienabili.

4. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Brescia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, quanto all’appartenenza alla setta degli (OMISSIS), al reclutamento forzato, alle aggressioni subite dai membri della setta.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale della Nigeria, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali della Nigeria, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente lamenta il riferimento a fonti non aggiornate ma non indica altre fonti più recenti che siano idonee a smentire quanto accertato dal Tribunale.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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