Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15915 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. e BO.Lu., rappresentati e difesi dagli

avv.ti COVONE Bruno e Giuseppe Gargiulo;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 29, n. 30 del 20 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

9.6.2011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti proposero ricorsi avverso avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni 1999 e 2000;

– che, costituitosi il Comune, l’adita Commissione tributaria respinse in ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dei contribuenti, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi;

– che il Comune intimato non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso non reca alcuna autonoma narrativa della vicenda processuale, ma è confezionato mediante giustapposizione in fotocopia dell’intera sequenza dei pregressi atti processuali e preprocessuali;

che – rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e non agevolando la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura, esso si rivela, pertanto, inammissibile (cfr. Cass. ss.uu. 16628/09 e, sez. 5, 15180/10);

che, peraltro, i motivi proposti non appaiono nemmeno idoneamente rispondere alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in forza delle quali i quesiti di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico (quali quelli di specie), ma devono essere calati nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva del Comune intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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