Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15915 del 08/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21067-2019 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI
LANTE, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO BENVENUTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BELLANCA;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO LODI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 766/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
MARCHESE GABRIELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte di appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto dall’Ispettorato del Lavoro di Milano-Lodi nei confronti di S.L., ha respinto l’opposizione, da quest’ultima promossa, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 92/16/i;
per la sola questione qui controversa, la Corte Territoriale ha osservato come il fallimento della società Muse srl, obbligata in solido, non escludesse la validità dell’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’obbligato principale e non facesse venire meno la sua responsabilità personale come sanzionata;
nella fattispecie di causa, come espressamente indicato nell’ordinanza ingiunzione, veniva in rilievo la responsabilità personale di S.L., in qualità di autrice dell’illecito, cui, dunque, l’ordinanza ingiunzione era stata personalmente e validamente notificata;
della decisione ha chiesto la cassazione S.L. con un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, l’Ispettorato in epigrafe;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con un unico motivo di ricorso, S.L. denuncia la violazione o l’errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6. Deduce che la società Muse srl veniva dichiarata fallita con sentenza n. 353 del 2015 mentre il verbale di accertamento e la conseguente ordinanza ingiunzione venivano notificati esclusivamente a lei, quale presidente del consiglio di Amministrazione della società, e non anche al curatore fallimentare, così da attivare la responsabilità solidale di cui alla citata L. n. 689 del 1981, art. 6. Secondo la parte ricorrente, la normativa applicabile doveva essere quella della legge fallimentare, con applicazione, in particolare, degli artt. 93 e s.s., e non quella della L. n. 689 del 1981 in forza di una lettura coordinata del principio di solidarietà in tema di sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, e della L. Fall., artt. 42 e s.s.;
il motivo è infondato;
come riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata ha chiarito, in premessa, che l’ordinanza ingiunzione è stata notificata a S.L. quale autrice dell’illecito e, dunque, quale soggetto obbligato in via principale e non in qualità di legale rappresentante della società, responsabile in via solidale;
alla stregua di tale accertamento, in questa sede non ritualmente censurato, il fallimento della società Muse srl è vicenda priva di riflessi tanto in ordine alla valida adozione, nei confronti della S., della sanzione amministrativa quanto in ordine alla successiva instaurazione della lite;
le due posizioni (id est: quella del trasgressore, obbligato in via principale, e quella del responsabile in via solidale con l’autore della violazione) sono, infatti, autonome (Cass., sez.un., n. 22082 del 2017), rispondendo l’obbligazione solidale, delineata dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, ad una funzione propria di garanzia, cui si affianca anche un’esigenza -di rilievo pubblicistico- di deterrenza generale nei confronti di coloro che, persone fisiche o enti, interagendo con il trasgressore, possano agevolare la commissione dell’illecito (v. in motivazione, Cass., sez.un., n. 22082 del 2017 cit);
come logico corollario, deve escludersi che il fallimento dell’uno (nella specie, del debitore solidale) possa ostacolare l’azione nei confronti dell’altro (debitore principale) e/o comportare l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa verso il soggetto in bonis. Vale il principio per cui “L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati (…) opera anche nel caso del fallimento di uno di essi” (Cass. n. 2902 del 2016), con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito mentre l’azione nei confronti dell’obbligato “in bonis” è esercitabile nella sede ordinaria (v., sia pure in diversa materia ma per i principi che si affermano, in motivazione, Cass., sez. lav., n. 6333 del 2019);
il ricorso va, pertanto, rigettato, con le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza;
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il nella adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021