Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15914 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.D., ha depositato atto costituzione;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 121/2007/03 depositata il 13/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.D. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Perugia n. 118/4/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi.

Nessuna attivita’ e’ stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., art. 2195 c.c., L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attivita’ di promotore finanziario comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. Con secondo motivo la CTR avrebbe omesso alcuna motivazione nel qualificare l’intimato come lavoratore autonomo.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12111, secondo cui, in tema di IRAP, l’esercizio dell’attivita’ di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura e’ palesemente infondata. Nella sentenza non e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento. La CTR e’ pervenuta a rigetto dell’appello considerando che l’attivita’ viene esercitata con modesti mezzi strumentali – autovettura e computer – senza collaborazione di personale. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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