Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15913 del 25/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15913 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 29676-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con unico socio soggetta
a direzione e coordinamento di Enel SpA nella duplice qualità di procuratrice di Enel
Distribuzione SpA – Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di
Enel SpA ed in proprio, quale beneficiaria del ramo d’azienda trasferitogli da Enel
Distribuzione SpA in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
VASAPOLLO MICHELE;
– intimato –

Data pubblicazione: 25/06/2013

avverso la sentenza n. 591/2011 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il
08/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/05/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato Lagoteta Giuseppe difensore della ricorrente che ha chiesto
raccoglimento del ricorso;

raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Crotone, con sentenza depositata in data 8 luglio 2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace
di Petilia Policastro, che aveva accolto la domanda di Michele Vasapollo, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno conseguito a una serie di inadempimenti del contratto
di somministrazione di energia elettrica, inadempimenti che avevano determinato il
pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che con deliberazione 2
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato; che, in particolare,
l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così
violando gli obblighi di informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel Servizio Elettrico
s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione e di beneficiaria del
relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, 1182, 1196, 1321, 1322, 1339, 1346, 1372 e
1374 cod. civ., nonché vizi motivazionali, assumendosi che la deliberazione n. 200 del
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è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

1999 e segnatamente l’art. 6, comma 4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di tale fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della citata deliberazione estranea a tale
ambito. In particolare, erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito efficacia integrativa
del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339, senza motivare sulla

contrattuali.
Con il secondo motivo, si lamentano violazione degli artt. 1218 e 1321 cod. civ.
nonché vizi motivazionali. Si sostiene, in sostanza, che, anche a voler ritenere il contratto
di somministrazione integrato dalla delibere dell’AEEG, non vi sarebbe stato alcun
inadempimento.
Con il terzo motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito e correlativamen
si formulano tre distinti ordini di censura, segnatamente denunciandosi: difetto di
interesse ad agire e violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione
e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del principio di
causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso
del diritto.
2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, perché, sotto vari profili, prospettano
una unica censura e cioè l’inidoneità dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a
svolgere efficacia integrativa del contratto.
2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie

assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma
4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della
relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può
concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
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sussistenza dei presupposti per la “integrazione” o “sostituzione” delle clausole

pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di
una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e

precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti
indicati, in tanto può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del
regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di
un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e
sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella richiamata sentenza

n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio — la previsione della
deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una
prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente
una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di
ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la
prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia
comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente
all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi
dell’art. 1339 cod. civ., che dell’art. 1374 cod. civ.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello
scrutinio complessivo ed unitario dei motivi di ricorso e la sentenza va cassata.

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consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi

La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti
di fatto per ritenere che la domanda va rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due
gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da Michele Vasapollo. Compensa le spese dei gradi di
merito. Condanna l’intimato a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 600,00 (di cui euro 400,00 per onorari ed curo
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 8 maggio 2013
L’estensore

Il Presidente

Adelaide Amendola

Mario Finocchiaro

La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, accoglie l’appello dell’Enel e

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