Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15913 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio degli

avv.ti Lorenzo Del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso

dall’avv. DEL FEDERICO Lorenzo;

– ricorrente –

contro

CERAMICHE INDUSTRIALI DI SASSUOLO & FIORANO S.P.A., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio degli avv.ti SALVINI Livia e

Giuseppe Maria Cipolla, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 11, n. 114 del 14 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Giancarla Branda;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propose ricorso con avviso di accertamento, con cui il Comune di Sassuolo le aveva contestato l’omessa dichiarazione i.c.i., per l’anno 1998, in relazione allo stabilimento industriale denominato “Cerdisa 6”, determinando l’imposta in base alla rendita risultante agli atti della locale Agenzia del Territorio;

che, a fondamento del ricorso la società contribuente dedusse che l’immobile era ubicato per la maggior parte nel territorio del Comune di Fiorano, al quale era stata presentata dichiarazione i.c.i. ed al quale era stata versata l’imposta; rilevava, inoltre, che, essendo l’immobile privo di rendita, nell’anno in contestazione, l’imposta era stata versata in considerazione dei valori contabili;

– che, sull’opposizione del Comune, il ricorso fu accolto dall’adita commissione tributaria, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune dalla commissione regionale;

– che, in sintesi, i giudici di appello ritennero corretto il comportamento della società contribuente, posto che l’immobile, pur se composto di due unità diversamente accatastate, costituiva un unico capannone industriale in prevalenza ubicato in territorio del Comune di Fiorano;

rilevato:

che, avverso detta sentenza, il Comune, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

che la società contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, il Comune deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo e censura la decisione impugnata per non aver idoneamente motivato in merito alla ricorrenza delle condizioni per la commisurazione dell’imposta ai valori contabili dell’immobile;

– che, con il secondo motivo di ricorso, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, e censura la decisione impugnata per non aver considerato che, intervenuta nel 1999 l’attribuzione di rendita in adesione a precedente richiesta di variazione, il Comune era, in ogni caso, legittimato, ai sensi della L. n. 342 del 1974, art. 11, comma 1, a recuperare la differenza rispetto all’imposta versata, a decorrere dalla data della richiesta;

che, con il terzo motivo di ricorso, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 4, nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 5, 6 e 10 e censura la decisione impugnata per non aver considerato che due unità immobiliari, insistenti sul territorio di due diversi comuni, devono considerarsi autonome e distinte ai fini de pagamento dell’i.c.i., se distintamente accatastate e munite di rendita, ancorchè diano vita ad un’unica struttura industriale;

considerato:

– che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che deve, per un verso, rilevarsi che la strutturale unitarietà dei cespiti immobiliari in rassegna costituisce oggetto dell’intangibile accertamento in fatto del giudice del merito e, per l’altro, considerarsi che questa Corte ha già puntualizzato che in tema di i.c.i., in base alla Lettura in combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 4, comma 1, va esclusa l’identificazione fra unità immobiliare e particella catastale, con la conseguenza che, nel caso di un immobile, costituito da più particene, la cui superficie insista sul territorio di più comuni, il soggetto attivo dell’imposta è il comune sul cui territorio la superficie del fabbricato insiste in misura prevalente (v. Cass. 27065/08);

– che il rigetto del terzo motivo di ricorso e la conseguente definitiva affermazione dell’illegittimità dell’accertamento (per essere l’immobile soggetto al potere impositivo del Comune di Fiorano in quanto in prevalenza incidente sul territorio di relativa pertinenza) rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, il cui eventuale accoglimento risulterebbe, comunque, del tutto inidoneo a sovvertire il giudizio di infondatezza dell’atto impositivo;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso del Comune va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la natura della controversia e tutte la peculiarità della fattispecie si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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