Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15913 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Polverigi, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via, del Banco di S. Spirito n. 48,
presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi, rapp.to e difeso
dall’avv. Gioacchini Corrado, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Immobiliare Centro Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche n. 146/2007/09 depositata il 4/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dalla Immobiliare Centro Italia s.p.a.
contro il Comune di Polverigi e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Ancona n. 108/01/2005 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000. La CTR riteneva la nullita’ dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla comunicazione della variazione catastale, non allegata ne’ riprodotta nei suoi contenuti essenziali nell’avviso di accertamento.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. LA CTR avrebbe erroneamente affermato la nullita’ dell’avviso di liquidazione in quanto non preceduto dalla comunicazione della variazione di classamento. La censura e’ fondata alla luce del principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacche’ per gli atti di attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune puo’ legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000” (Cass. n, 8932 del 2005).
A tale principio non risulta essersi attenuta la CTR che ha dichiarato la nullita’ dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla notifica della variazione della rendita catastale, variazione anteriore al 31/12/1999.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010