Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15912 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20941 – 2011 R.G. proposto da:

G.F., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Giovanni

Ferraù, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piana di Spagna,

n. 15, presso lo studio dell’avvocato Francesco Maria Salerno;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 691 dei 11/13.5.2011 della corte d’appello di

Catania;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 10

maggio 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21.11.2003 G.F. citava a comparire innanzi al tribunale di Catania il condominio di via (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore.

Esponeva che già a decorrere dall’ottobre 2002 si era distaccato dall’impianto comune di riscaldamento, sicchè a norma dell’art. 1123 c.c., comma 2, non era tenuto a contribuire alle relative spese; che nondimeno con delibera in data 22.10.2003 l’assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto afferente alla gestione 2002 ed aveva posto a suo carico la somma di Euro 338,37 per l’acquisto del gasolio destinato all’alimentazione dell’impianto di riscaldamento condominiale limitatamente al periodo dicembre 2002 – marzo 2003.

Chiedeva dichiararsi la nullità ovvero pronunciarsi l’annullamento della delibera assembleare del 22.10.2003.

Costituitosi, il condominio instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza in data 5.10.2005 il tribunale di Catania accoglieva la domanda, annullava l’impugnata delibera e condannava il condominio alle spese di lite.

Interponeva appello il condominio di via (OMISSIS).

Resisteva G.F..

Con sentenza n. 691 dei 11/13.5.2011 la corte d’appello di Catania accoglieva il gravame, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’appellato e lo condannava alle spese del doppio grado.

Premetteva – la corte di merito – nel segno della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che costituisce legittima facoltà del condomino, senza necessità di autorizzazione ovvero di approvazione da parte degli altri condomini, distaccare la propria unità immobiliare dall’impianto di riscaldamento condominiale; che tuttavia, a tal fine, è onere del condomino dimostrare che il distacco non è atto nè a comportare un aggravio di spese per gli ulteriori condomini che continuino a fruire del riscaldamento centralizzato, nè a provocare uno squilibrio termico all’interno dell’edificio, sì da compromettere la regolare erogazione del servizio; che, in difetto di tale dimostrazione, il condomino è senz’altro tenuto a concorrere, oltre che alle spese di conservazione dell’impianto, altresì alle spese per il suo uso, segnatamente a quelle per l’acquisto del combustibile.

Indi esplicitava – la corte – che il G. non aveva nè dedotto nè provato che si fossero verificate le suindicate condizioni; che, in pari tempo, non rivestiva valenza alcuna la circostanza per cui in seconde cure l’appellato avesse dedotto che non gli era stato “possibile fornire la prova richiesta, posto che l’impianto centralizzato non è più attivo” (così sentenza d’appello, pag. 6); che invero era certamente onere dell’appellato “assicurarsi la prova della sussistenza delle dette condizioni nelle more del processo o addirittura già all’epoca della delibera” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Esplicitava, quindi, che la delibera era senza dubbio legittima.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.F.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il condominio di via (OMISSIS) non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Mancato assolvimento dell’onere della prova per fatto altrui già nel giudizio di primo grado” (così ricorso, pag. 4).

Deduce che aveva ben cercato di assolvere l’onere della prova “già nell’ano introduttivo del giudizio, attraverso la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, (…) ma poichè il Condominio rinunciava all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento disattivandolo, tale prova diveniva assolutamente impossibile” (così ricorso, pag. 5); che pertanto la disattivazione dell’impianto di riscaldamento da parte del condominio ha reso oggettivamente impossibile l’assolvimento dell’onere probatorio ovvero ne ha precluso l’assolvimento “per fatto imputabile esclusivamente al Condominio” (così ricorso, pag. 6).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Accertamento di condizioni rilevabili solo con una consulenza tecnica d’ufficio” (così ricorso, pag. 7).

Deduce che, onde assolvere l’onere probatorio, aveva legittimamente formulato richiesta di nomina di un c.t.u., giacchè la consulenza tecnica d’ufficio “può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche” (così ricorso, pag. 7).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Onere della prova. Vizio della motivazione per omessa valutazione dei comportamenti di una parte” (così ricorso, pag. 9).

Deduce che la prova che avrebbe dovuto assolvere, “poteva essere espletata solo con il consenso del Condominio” (così ricorso, pag. 10) e che giammai il condominio lo ha posto nelle condizioni di poter attendere alla prova; che ha errato la corte d’appello a non attribuire “rilevanza alcuna al comportamento processuale e stragiudiziale del Condominio, che ha reso oggettivamente impossibile l’espletamento di un accertamento tecnico” (così ricorso, pag. 10).

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “in via subordinata. Contratto di somministrazione. Onere della prova a carico del Condominio” (così ricorso, pag. 10).

Deduce che non può esser qualificato debitore del condominio, giacchè sono venute meno la somministrazione del gasolio ed il riscaldamento della sua unità immobiliare; che conseguentemente non è obbligato ad alcuna controprestazione, atteso che controparte non ha dimostrato, siccome era suo onere, che dal distacco dell’appartamento di egli ricorrente è derivato un danno.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica, di conseguenza, la contestuale disamina.

I medesimi motivi, in ogni caso, sono privi di fondamento.

Si rappresenta innanzitutto che i motivi de quibus non si correlano puntualmente alla ratio decidendi.

La corte d’appello ha precisato – lo si è premesso – che era certamente onere dell’appellato “assicurarsi la prova della sussistenza delle dette condizioni (…) addirittura già all’epoca della delibera” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Ebbene siffatto essenziale passaggio della motivazione del dictum di seconde cure non risulta fatto oggetto di specifica censura: non è esattamente pertinente la deduzione del G. a tenor della quale aveva inteso assolvere l’onere della prova “già nell’atto introduttivo del giudizio, attraverso la richiesta di nomina di un consulente tecnico d’ufficio” (così ricorso, pag. 5).

Si rappresenta altresì che del tutto ingiustificate sono le prospettazioni di cui, segnatamente, al terzo motivo.

Difatti è difficile ipotizzare che il condominio potesse ostacolare l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (“chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose (…)”) tempestivamente sollecitato ovvero di un accertamento tecnico in corso di causa ex art. 699 c.p.c..

Ovviamente nel solco delle possibilità che l’accertamento tecnico preventivo avrebbe garantito, per nulla si giustifica pur la prospettazione secondo cui la disattivazione dell’impianto di riscaldamento da parte del condominio “ha determinato l’impossibilità oggettiva di provare sia l’eventuale aggravio o diminuzione di spesa, sia la mancanza di squilibrio termico” (così ricorso, pag. 6).

Si rappresenta inoltre che questa Corte spiega che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 6.5.2002, n. 6479). E spiega ancora che la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. 14.2.2006, n. 3191). E spiega, sì, che al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, ma, tuttavia, (soggiunge) a condizione che e sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (cfr. Cass. 14.2.2006, n. 3191; Cass. 27.12.2013, n. 28669).

In questi termini nessun seguito può ricevere la prospettazione del ricorrente secondo cui la prova “del mancato aggravio di spesa per gli altri condomini e del mancato squilibrio termico per l’intero Condominio, poteva essere fornita solo ed esclusivamente attraverso una consulenza tecnica d’ufficio” (così ricorso, pag. 8).

E’ evidente che la deduzione de qua involge appieno il fatto che sostanzia la domanda del ricorrente, sicchè la relativa dimostrazione non poteva che esser rigorosamente ricompresa nell’onere probatorio che gravava sul medesimo G.F..

In tal guisa non vi è margine alcuno perchè il ricorrente censuri la mancata ammissione della c.t.u., se è vero – siccome è vero – che questa Corte spiega, ulteriormente, che la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219).

Privo di fondamento è anche il quarto motivo.

E’ sufficiente evidenziare che si versa indiscutibilmente sul terreno dell’art. 1123 c.c. (cfr. Cass. 23.5.1990, n. 4653, secondo cui il proprietario di appartamenti o locali di un edificio condominiale, ancorchè questi non usufruiscano del servizio prodotto dall’impianto di riscaldamento centrale, che sia, però, potenzialmente idoneo a riscaldarli, è comproprietario di tale impianto a norma dell’art. 1117 c.c., n. 3, qualora tale impianto sia già stato installato nell’immobile prima della formazione del condominio, ed è quindi obbligato a contribuire al pagamento delle spese necessarie per la sua manutenzione se il contrario non risulta da un titolo idoneo, senza che osti il riferimento, nell’art. 1117 c.c., n. 3, alla comproprietà dell’impianto per il riscaldamento “fino al punto di diramazione di quest’ultimo ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”, che non comporta la esclusione dalla comproprietà dei titolari delle unità immobiliari per le quali non siano state contemplate delle diramazioni, avendo il solo scopo di individuare il punto terminale della comunione e, quindi di stabilire quali siano le parti dell’impianto per le quali le spese di riparazione debbono essere ripartite fra i condomini e non porsi a carico dei proprietari dei singoli locali).

Del tutto improprio perciò è l’assunto del ricorrente per cui ci si trova “in ambito contrattuale” (così ricorso, pag. 12).

Il condominio di via (OMISSIS) non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, del 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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