Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15912 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. un., 08/06/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 08/06/2021), n.15912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24800/2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,

con ordinanza n. 4109/2020 depositata il 29/09/2020 nella causa tra:

M.P., M.A.;

– ricorrenti non costituiti in questa fase –

contro

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., A.N.A.S. S.P.A.;

– resistenti non costituiti in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI, il quale conclude, in accoglimento dell’istanza di

regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal TAR della

Campania, per la sussistenza della giurisdizione del giudice

ordinario, essendo competente a conoscere della controversia la

Corte di appello di Napoli, in unico grado.

 

Fatto

RILEVATO

che con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in data 1 dicembre 2014, declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, i signori M.P. e A. hanno reiterato, innanzi al TAR Campania-Napoli, la contestazione del provvedimento di acquisizione del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, adottato nel procedimento espropriativo preordinato all’ampliamento dell’asse autostradale incidente sulle aree di loro proprietà; in particolare, i ricorrenti hanno denunciato la incongruità, erroneità e inesattezza delle poste indennitarie calcolate nel provvedimento impugnato e chiesto la condanna di Autostrade Meridionali spa e Anas spa al pagamento della giusta indennità, corrispondente all’effettivo valore venale delle aree, oltre alle indennità per l’espropriazione parziale dei terreni e degli impianti, del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 33 (già della L. n. 2359 del 1865, art. 40), a quelle per l’occupazione illegittima e al maggior danno per i vari titoli specificati;

che il TAR, con ordinanza comunicata alle parti, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo in questione devoluta in unico grado alla Corte d’appello.

Diritto

CONSIDERATO

che il regolamento è ammissibile, stante la tempestiva translatio iudicii e il rispetto del combinato disposto dell’art. 11, comma 3 e art. 71 c.p.a. (il ricorso in riassunzione risulta notificato il 26 febbraio 2015, dunque entro il termine di tre mesi, di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.);

che l’istanza di regolamento d’ufficio in esame, con la quale il TAR ha sollevato il conflitto di giurisdizione, è fondata;

che la Corte d’appello, declinando la giurisdizione sul presupposto della asserita irriducibilità del provvedimento di acquisizione, ai sensi del citato art. 42 bis, al decreto di esproprio, costituente indefettibile presupposto del giudizio di opposizione alla stima, ha travisato l’oggetto del contendere che riguardava la contestazione della liquidazione (e dunque la determinazione) dell’indennizzo;

che nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è costante l’affermazione – cui si deve dare continuità – secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cosiddetta acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in tal senso del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell’ordinamento solo in epoca successiva (cfr. Cass. SU n. 15343 del 2018, oltre a SU n. 12477 del 2020, n. 5201 del 2019, n. 33539 del 2018, n. 15283 del 2016, n. 22096 del 2015);

che sussiste dunque la giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a conoscere della controversia la Corte d’appello di Napoli, in unico grado, condividendo il Collegio le conclusioni del Procuratore Generale;

che non si deve provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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