Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15912 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Polverigi, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via, del Banco di S. Spirito n. 48,

presso lo studio dell’avv. D’Ottavi Augusto, rapp.to e difeso

dall’avv. Gioacchini Corrado, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Centro Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche n. 145/2007/09 depositata il 4/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dalla Immobiliare Centro Italia s.p.a.

contro il Comune di Polverigi e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Ancona n. 106/01/2005 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998. La CTR riteneva la nullita’ dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla comunicazione della variazione catastale, non allegata ne’ riprodotta nei suoi contenuti essenziali nell’avviso di accertamento. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. LA CTR avrebbe erroneamente affermato la nullita’ dell’avviso di liquidazione in quanto non preceduto dalla comunicazione della variazione di classamento. La censura e’ fondata alla luce del principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione, giacche’ per gli atti di attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il comune puo’ legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000” (Cass. n. 8932 del 2005). A tale principio non risulta essersi attenuta la CTR che ha dichiarato la nullita’ dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dalla notifica della variazione della rendita catastale, variazione anteriore al 31/12/1999.

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA