Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15911 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13515-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ESTER

ZORDAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5161/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di liquidazione deliberando sull’appello proposto da M.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro l’avviso stesso, riguardante l’imposta di registro per l’anno 2008; che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, erano decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati sulla base delle leggi dichiarate incostituzionali. La nullità assoluta del provvedimento, viziato da difetto di attribuzione, avrebbe potuto essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento, nè l’Agenzia avrebbe allegato gli elementi dimostrativi della legittima attribuzione della funzione dirigenziale. Da ciò la nullità insanabile dell’atto di accertamento.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 32, 53, 57 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto ritenere assorbente la circostanza che l’eccezione era stata introdotta solo in grado d’appello;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40, 41 bis, 42 e 56 e L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, octies e nonies avendo la CTR escluso dal novero dei legittimi firmatari dei provvedimenti anche gli appartenenti alla carriera direttiva dell’Amministrazione Finanziaria;

che l’intimato ha resistito con controricorso; che il primo motivo è manifestamente fondato; che l’eccezione non avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, non essendo neppure direttamente rilevabile d’ufficio (Sez. 5, n. 18448 del 18/09/2015); che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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