Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15911 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. II, 24/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/07/2020), n.15911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20053/2019 proposto da:

L.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

18/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/02/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.Z., cittadina (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), domandava la protezione internazionale o quella umanitaria innanzi alla Commissione territoriale di Bologna. A sostegno deduceva di essere andata via dal suo Paese a causa della guerra e della crisi economica indotta, e di essere rimasta a lavorare in Italia come badante, per aiutare economicamente la figlia, che era rimasta in Ucraina e che ivi doveva ultimare gli studi. Sosteneva, altresì, di temere per lei, data la possibilità che fosse chiamata alle armi come riservista.

La domanda era respinta dalla Commissione.

Proposta opposizione, anche il Tribunale di Bologna rigettava la domanda. Rilevava detto giudice che la ricorrente, benchè avesse posto a base della domanda anche la vicenda relativa al noto conflitto del Donbass e alle tensioni internazionali connesse, era portatrice di una storia d’immigrazione essenzialmente economica, volta a migliorare le proprie condizioni di vita e a consentire alla figlia di portare a termine il suo programma di studi. Pertanto, la fattispecie esulava sia da fattori di persecuzione idonei a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, sia dalla situazione legittimante la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto alla previsione di cui alla lett. c) stesso articolo, il Tribunale escludeva, sulla base delle fonti UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), che sussistesse una situazione di violenza indiscriminata nella regione di specifica provenienza della richiedente, essendo il conflitto circoscritto alle aree sudorientali di Donetsk e Luhansk, non controllate dal governo ucraino.

Infine, riteneva il giudice di merito, non ricorrevano neppure le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di una situazione di vulnerabilità e di un radicamento della richiedente in Italia, non configurabile per il solo fatto che quest’ultima qui svolgesse un’attività lavorativa.

Per la cassazione di tale provvedimento la richiedente propone ricorso, affidato a un solo motivo, articolato in due censure.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, artt. 3 e 8 CEDU, art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, commi 5, 6, art. 19, commi 1 e 1.1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Deduce parte ricorrente, con riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), che il Tribunale non ha attribuito rilievo alcuno “alla imposizione della legge marziale e al concreto pericolo di arruolamento forzato del personale sanitario (come la giovanissima figlia della ricorrente), fattore rilevante in riferimento all’art. 8 CEDU”. Aggiunge, quanto alla protezione umanitaria, che “non si comprende come nella concreta fattispecie si possa razionalmente negare esattamente la sussistenza di quelle condizioni temporanee che giustificano tale peculiare forma di tutela residuale (proprio l’obbligo sancito dall’ordinanza n. 17072 del 28.6.2018 della Cassazione, Sez. VI di non considerare isolatamente ed astrattamente il livello di integrazione in Italia del richiedente la protezione internazionale avrebbe imposto, nella fattispecie, di valorizzare i fattori di concreta ed attuale, sia pure temporanea, vulnerabilità connessi alla “vita privata e familiare” della odierna ricorrente”.

2. – Il motivo è inammissibile in entrambe le censure che propone.

2.1. – Al pari dell’esame d’ogni altra fattispecie di protezione riconducibile al paradigma dell’art. 10 Cost., comma 3, anche quello inerente alle condizioni legittimanti la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avviene su base individuale, come si desume dall’art. 3, comma 3, detto D.Lgs., sicchè è soltanto alla persona del richiedente che occorre far riferimento.

Pertanto, nella specie, il dedotto pericolo che non la richiedente, ma la figlia di lei possa essere arruolata forzatamente come personale sanitario nel conflitto del Donbass, non ha alcuna attinenza alla protezione richiesta.

2.2. – Quanto alla protezione umanitaria, la censura non coglie l’esatta portata del precedente di questa Corte (n. 17072/18) che cita. Al contrario di quanto il motivo sembra supporre, detto precedente afferma che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).

Nella specie, parte ricorrente, nell’attribuire rilievo ad una vulnerabilità connessa alla situazione familiare, rimanda ad esigenze di tipo economico (le spese da sostenere per consentire alla figlia di completare il ciclo di studi prescelto: v. pag. 6 del ricorso), frammiste a preoccupazioni d’altra natura od origine (la guerra in Ucraina, il pericolo di reclutamento forzato della figlia, lo stato di separazione di fatto dal coniuge, l’assenza di contribuzioni economiche da parte di lui) in un tutt’uno inscindibile che da un lato non individua nessuna delle ipotesi di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 e dall’altro non vale a scardinare la legittimità del giudizio operato dal giudice di merito, circa il difetto di radicamento in Italia della richiedente.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto alcuna attività difensiva.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA