Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15911 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15911 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 26168-2008 proposto da:
NENCINI

LUIGI

NNCLGU38H05C847P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSC0,59/A, presso
lo

studio

dell’avvocato

LORIEDO

CAMILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NENCINI PIETRO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

NENCINI ALESSANDRA nnclsn58m64c847o, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato MOSCATO PIETRO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 11/07/2014

difende unitamente all’avvocato NATALI ELMI PAOLO
giusta procura in calce al controricorso;
NENCINI

BRUNO

nncbrn22d08g752w,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato MOSCATO PIETRO, che lo rappresenta e

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1251/2007 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2007 R.G.N.
3017/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato PIETRO NENCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

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difende giusta procura in calce al controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi Nencini convenne davanti al tribunale di Siena – sezione
distaccata di Poggibonsi Alessandra e Bruno Nencini chiedendo
che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ovvero
inopponibile, o nullo per simulazione o revocato l’atto di

appartamenti sui quali gravava la trascrizione di domande
giudiziali in favore di esso attore.
Il tribunale accolse la domanda.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con
sentenza del 17.9.2007, rigettò la domanda revocatoria
proposta da Luigi Nencini.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Resistono con separati controricorsi Alessandra e Bruno
Nencini.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile
in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione,
quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al
Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
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donazione avente ad oggetto la quota indivisa di 1/3 di sei

nei casi previsti dall’art.

360,

n.

l),

2),

3)

e 4,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto

omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera
da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U.
1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
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controverso in relazione al quale la motivazione si assume

vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo

fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi

è quella

di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura
del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso
stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
5

della controversia e sulla sua riconducibilità alla

Nel primo caso ciascuna censura

– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo

iter

argomentativo della decisione impugnata), è

richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità
formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e
sintetica del fatto controverso ( cd. momento di sintesi) – in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche
Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia

art. 360 n. 5

c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso
decisivo ( natura ed entità del credito a tutela del quale si
agisce in revocatoria).
Con il secondo motivo si denuncia

art. 360 n. 5 c.p.c. per

omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo
(consistenza patrimoniale del donante).

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giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare

Ora, entrambi i motivi che, pur denunciando vizi di
motivazione, sono supportati anche da quesiti di diritto,
oltre all’indicazione del fatto controverso ed alle ragioni
del denunciato vizio, scontano entrambi un vizio di fondo:
tendono ad una inammissibile rivalutazione delle circostanze

relazione alle condizioni legittimanti l’azione revocatoria
ordinaria.
Così, in particolare, nei motivi il ricorrente contesta, con
riferimento

all’eventus damni,

la valutazione operata dalla

corte di merito in relazione alla consistenza del patrimonio
del donante, sostenendo che ”

il giudice di merito, allo

scopo di valutare la sussistenza del patrimonio del requisito
dell’eventus damni, è tenuto ad eseguire una comparazione tra
la consistenza del patrimonio del disponente e l’ammontare del
credito di cui l’attore chiede tutela, onde accertare
l’insussistenza del rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali …” (pag. 10 del ricorso).
Al di là della inconsistenza della tesi in ordine alla quale
la Corte di merito ha valutato proprio l’ampia consistenza del
patrimonio del di Bruno Nencini ” di imponenti dimensioni,
tale da consentire al creditore di fruire di una garanzia
ampiamente superiore a quella rappresentata dalla quota di
comproprietà degli appartamenti che è stata donata dal
debitore alla figlia Alessandra”, va ribadita
l’inammissibilità di un ricorso per cassazione finalizzato ad
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di fatto già esaminate e valutate dal giudice del merito in

una nuova ed inammissibile “rivisitazione” del materiale
probatorio in ordine alle condizioni di esperibilità
dell’azione revocatoria; esame che spetta soltanto al giudice
di merito e che – correttamente operato come nella specie non può essere oggetto di sindacato in questa sede di

7.10.2008 n. 24757; Cass. 9.5.2008 n. 11577).
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti ai sensi
del d.m. n. 55 del 2014, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di
ciascuno dei resistenti, in complessivi e 4.200,00, di cui e
4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso il 20 maggio 2014 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.

legittimità (fra le varie Cass. 15.10.2010 n. 21338; Cass.

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