Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15910 del 26/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13332-2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA JACOPO DA PONTE

45, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TUMIOTTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6274/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che P.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF in relazione all’anno 2007;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la motivazione per relationem avrebbe riportato i dati emersi dall’accertamento emesso nei confronti della società e che, nel caso di specie, si sarebbe trattato di utili occulti, di cui si sarebbe dovuta presumere l’attribuzione pro quota ai soci, in mancanza di prova contraria.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, il P. denuncia omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 giacchè i giudici di appello avrebbero fornito una motivazione apparente, senza confutare i motivi di gravame e senza far comprendere il perchè dell’attribuzione di extra redditi della NECA s.r.l.;

che, col secondo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 2697 c.c., art. 53 Cost. nonchè dell’art. 47 TUIR;

che, in particolare, la presunzione affermata dalla CTR sarebbe stata inconferente, tanto più che l’onere probatorio primario sarebbe dovuto ricadere sull’Ufficio;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato, per più concorrenti motivi;

che, per un verso, anche a voler intendere il contenuto del motivo come una censura in ordine ad un’asserita motivazione apparente, devesi replicare che la CTR ha ampiamente argomentato le ragioni del rigetto dell’appello, attraverso il richiamo alla ristretta base sociale della Neca Service, da cui deriva il vincolo di solidarietà ed il reciproco controllo dei soci; che, per altro verso, come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, in particolare, il ricorrente non ha indicato quale sia il fatto decisivo asseritamente omesso dalla CTR;

che il secondo motivo è infondato, giacchè, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili – salva prova contraria da parte del contribuente – anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio (Sez. 6-5, n. 24572 del 18/11/2014; Sez. 6- 5, n. 18032 del 24/07/2013);

che, inoltre, diversamente dall’assunto del ricorrente, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale (Sez. 5, n. 15824 del 29/07/2016);

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA