Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15910 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio degli

avv.ti Lorenzo Del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso

dall’avv. DEL FEDERICO Lorenzo;

– ricorrente –

contro

V.M. rappresentato e difeso dall’avv. TURCHI Massimo;

– controricorrente –

sul ricorso proposto da:

V.M. come sopra rappresentato;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, come sopra

elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 3, n. 145 del 7 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.2011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avv.

Massimo Turchi;

udito, per il P.M., il sostituto procuratore generale Dott. LETTIERI

Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso principale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, per quanto qui ancora rileva, la sentenza impugnata (ritenuto legittimo l’accertamento i.c.i. per l’anno 1999 relativo ad immobile di Via (OMISSIS)) ha ritenuto illegittimo – sul presupposto che la nuova rendita era stata attribuita e comunicata solo nel 2000 l’accertamento i.c.i., emesso dal Comune per la medesima annualità, al fine di recuperare la maggior imposta derivante dall’applicazione del valore catastale rispetto a quella definita con metodo contabile, in relazione ad immobile di Via (OMISSIS) già accatastato in categoria “D” e in attesa di rendita a seguito di dichiarazione in variazione; ed ha ritenuto, peraltro, applicabile la sanzione prevista per omessa denunzia di variazione;

rilevato:

che, avverso detta sentenza, il Comune, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in tre, connessi, motivi, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, nonchè vizio di motivazione, per non aver il giudice a quo considerato che, trattandosi di ammobili accatastati, l’imposta non andava determinata con medito contabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (ma, semmai, con il criterio di cui all’allora vigente comma 4 del citato articolo) e che, intervenuta l’attribuzione di rendita in adesione a precedente richiesta di variazione, il Comune era, in ogni caso, legittimato, ai sensi della L. n. 342 del 1974, art. 11, comma 1, a recuperare la differenza rispetto all’imposta versata, a decorrere dalla data della richiesta;

che il contribuente – depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis c.p.c. – ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, in due motivi, riproponendo le deduzioni già proposte nei precedenti gradi di giudizio e censurando la sfavorevole determinazione con cui il giudice di appello aveva riscontrato l’applicabilità in concreto della sanzione di omessa anzichè di mera infedele dichiarazione;

che i due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

osservato:

– che il ricorso del Comune è fondato alla luce delle recenti pronunzie delle SS.UU di questa Corte (v. sent. 3160/11 nonchè da 3666 a 3668/11), che hanno puntualizzato che il proprietario del fabbricato di categoria “D” è tenuto a corrispondere l’imposta in base a.l valore contabile, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, fino a che non formula richiesta di attribuzione della rendita; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via solo precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge;

considerato:

che i ricorso incidentale del contribuente è inammissibile;

che il primo motivo rivela, infatti, carenza d’interesse all’impugnazione, venendo ad incidere su di una determinazione della sentenza di appello (quella sull’accertamento relativo all’immobile di via (OMISSIS)) favorevole al ricorrente incidentale (cfr. Cass. 7057/10, 19366/07, 4787/07, 1691/06, 17.201/04, 12.680/03);

che il secondo motivo non ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in forza delle quali il quesito di diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico (come quello di cui è dotato), ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08) e risulta, peraltro, del tutto carente sul piano dell’autosufficienza, non indicando quali circostanze dovrebbero indurre ad escludere la ricorrenza dei presupposti dell’obbligo di denunzia di variazione assunto dalla decisione impugnata;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso del Comune va accolto e queLlo del contribuente va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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