Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15910 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37338-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI MAGGIO GENNARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9259/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell’imposta di registro per 840.865,05 Euro per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro dell’1/0 calcolata sull’importo di una ordinanza ingiunzione emessa dal Tribunale di Napoli con cui si ingiungeva a Acqua Bene Comune Napoli (già Arin s.p.a.) di pagare a Acqua Campania s.p.a. la somma di 62.453.737,32 Euro a fronte di una ricognizione di debito del 22 novembre 2006 con cui l’Arin aveva riconosciuto il proprio debito per 132.000.000 Euro: i giudici di primo grado statuivano che l’imposta di registro andasse calcolata in misura fissa;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo di dover aderire a quel filone giurisprudenziale che propende per la soggezione della ricognizione del debito ad imposta fissa anzichè proporzionale atteso che la ricognizione del debito si sostanzia in una scrittura privata sprovvista di carattere patrimoniale, essendo in essa unicamente confermata l’esistenza di un pregresso debito.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, prima parte, art. 3, perchè l’atto di riconoscimento del debito, in quanto atto di natura dichiarativa, deve ritenersi assoggettabile non ad imposta di registro fissa, ma all’imposta di registro proporzionale dell’1/0 ai sensi del citato art. 3.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita nè nella prima, nè nella seconda parte della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nè necessariamente ricompresa nel disposto di cui all’art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d’uso delle “scritture private non autenticate” qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetta a registrazione in termine fisso in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 9, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass. n. 8152 del 2021; Cass. n. 25267 del 2020; n. 14657 del 2020; 13527 del 2020; Cass. n. 481 del 2018; Cass. n. 24107 del 2014; Cass. n. 4728 del 2003).

Si ritiene dunque ormai ampiamente superato il diverso ed isolato indirizzo giurisprudenziale secondo cui:

in tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, “natura dichiarativa” – cui è perciò applicabile l’aliquota dell’1/0 fissata per tale specie di atti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, art. 3, allegata -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all’esistenza dell’atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; nè tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l’imposta dovuta (Cass. n. 12432 del 2007).

La Commissione Tributaria Regionale si è correttamente e ragionevolmente (anche in virtù dell’elevato valore della ricognizione di debito, che determinerebbe, qualora fosse calcolata in misura proporzionale, il pagamento di una imposta di registro in misura irragionevolmente eccessiva, anche alla luce del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.) attenuta al primo, più recente e nettamente prevalente indirizzo giurisprudenziale – che tende a distinguere tra l’imposta di registro in misura fissa per la ricognizione di debito vera e propria e l’imposta di registro in misura proporzionale per l’eventuale successivo decreto ingiuntivo – laddove, in una ipotesi di ricognizione del debito, ha applicato l’imposta di registro in misura fissa anzichè proporzionale.

Pertanto, ritenuto infondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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