Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1591 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1591 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 5014-2012 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DEL GRUPPO SARPLAST SPA
00050760891, in persona del curatore, elettivamnete domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GRECO ANTONINO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato COTZA ERMANNO giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 26 del 12/03/2012 e giusta mandato in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 284/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 29/11/2010, depositata 11 04/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

SCALDAFERRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso come da relazione.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria, e comunicata alle parti, la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che la Curatela del Fallimento della “Gruppo Sarplast s.p.a.”
ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n.284/2011 del 4
marzo 2011 con la quale la Corte di Catania, in accoglimento
dell’appello proposto dal Comune di Rosignano Marittimo (Livorno)
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa nel maggio 2004, ha
rigettato le domande della Curatela dirette alla revocatoria dei
pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore del Comune nel
periodo dal 30.11.1994 al 29.12.1994 ed alla conseguente condanna del
Comune alla restituzione della somma (€ 46.269,74) complessivamente
ricevuta;
che l’intimato Comune di Rosignano Marittimo resiste con
controricorso;
considerato che con il primo motivo parte ricorrente denunzia la falsa
applicazione dell’art.67 comma 2 1.fall. in relazione agli artt.2727 e 2729
cod.civ.: lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente, sulla
base di vaghe affermazioni, ritenuto non provata la scientia decoctionis nel

Ric. 2012 n. 05014 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

Comune, capovolgendo il giudizio del Tribunale che aveva posto a
base della sua decisione la anomalia costituita dall’essere i dieci
pagamenti, relativi a fatture scadute da oltre un anno, avvenuti nel
breve arco temporale di due mesi, sei lo stesso giorno, ed altri tre
successivamente ma sempre lo stesso giorno, il che denoterebbe che il

rivestita nella somministrazione di prestazioni pur in regime di
monopolio) dello stato di difficoltà della società poi fallita, aveva
chiesto un pronto rientro cui la società aveva precipitosamente
adempiuto; che con il secondo motivo analoghe considerazioni
vengono prospettate sotto il profilo del vizio di motivazione, anche
per omesso esame degli ulteriori sintomi della insolvenza desumibili
dai bilanci 1993 e 1994 della società poi fallita, prodotti in primo grado;
che tali motivi, esaminabili congiuntamente, non appaiono fondati;
che invero la motivazione della sentenza impugnata non sembra
meritare le critiche costituenti sostanzialmente l’unico fondamento del
ricorso, avendo la Corte di merito osservato come, in assenza di altri
indici rivelatori della insolvenza ed anche della prova di una richiesta di
immediato rientro dal debito maturato, la sola circostanza della
effettuazione dei pagamenti in un breve arco temporale da parte della
società poi fallita sia inidonea a costituire la prova indiretta della
conoscenza da parte del Comune dello stato di insolvenza della società
stessa, considerando anche che trattasi di indizio non univoco, perché
la ripresa dei pagamenti poteva anche intepretarsi come il superamento
di una momentanea crisi di liquidità; che la critica del ricorrente
appare, in effetti, diretta a sollecitare una nuova valutazione nel merito,
non consentita in questa sede di legittimità, anche perché la deduzione
di un omesso esame degli ulteriori indizi ricavabili dai bilanci della
società appare -prima ancora che generica nella descrizione degli
Ric. 2012 n. 05014 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-3-

Comune, ben consapevole (anche nella qualità di imprenditore da esso

I

elementi di prova che non sarebbero stati considerati- priva di ogni
riferimento al luogo del processo nel quale tali elementi sarebbero stati
dedotti nel giudizio di merito, e tale omissione si mostra tanto più
significativa considerando che (come risulta dalla sentenza di appello) il
giudice di primo grado aveva escluso la rilevanza di altri indizi oltre

ritiene che, pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”
2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide
—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non è stata
esposta da parte ricorrente alcuna argomentazione.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P . Q .M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, in complessivi € 3.100 —di cui € 100 per spese- oltre accessori di
legge.
Roma, 15 ottobre 2013

quello innanzi esaminato;

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