Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1591 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1591 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 22803-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
NITTI MICHELE, DEMOULIN MARTE NOEL, NITTI
ELISABETH, nella qualità di eredi di NITTI SANTE MICHELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso
lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO NENCHA;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 480/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Puglia (su,. di BARI), depositata il
25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

Fatti di causa
Nella controversia originata dalla impugnazione da parte di Sante
Michele Nitti di avviso di accertamento emesso ex art. 38 d.P.R.
600/73 e relativo a Irpef anno 2008, l’Agenzia delle entrate ricorre,
affidandosi a due motivi, nei confronti degli eredi del contribuente —
che resistono con controricorso- avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la CTR della Puglia aveva, rigettandone l’appello,
confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’atto
impositivo.
Motivi della decisione
1.

Col primo motivo L’Agenzia delle entrate deduce violazione

dell’art. 115 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto della prova
documentale offerta dall’Ufficio, consistente nell’avviso di
accertamento che faceva riferimento a due annualità, così rispettando il
requisito della sussistenza della incongruenza del reddito dichiarato
rispetto ai coefficienti presuntivi riferita a due o più annualità
d’imposta, di cui all’art. 38, comma 4 d.P.R. 600/73.
2.

Il primo motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento

del secondo (col quale si deduce violazione di legge, art. 38 comma 4
d.P.R. 600/73 e art. 2697 c.c.). Esso infatti integra un’ipotesi di errore
revocatorio, trattandosi di una svista di carattere materiale in cui
sarebbe incorso il giudicante nella lettura dell’avviso di accertamento,
errore che l’Agenzia avrebbe potuto far valere esclusivamente con lo
Ric. 2016 n. 22803 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

TORRE.

specifico strumento della revocazione (cfr. Cass. n. 1304/16, n.
7941/2015, n. 10066/2010).
3.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese

seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

pagamento delle spese, liquidate in €. 3.500,00 oltre spese oltre spese
generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di egge.
Roma, 29/11/2017
Il Prsi&nte

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA