Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1591 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 27/05/2016, dep.20/01/2017),  n. 1591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24279-2013 proposto da:

R.L., (OMISSIS), F.A. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS), C.A.C. (OMISSIS), SA.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale 13,

presso lo studio dell’avvocato LUCA ALBANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SERGIO COLA, come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale 91, rappresentata e

difesa dagli avvocati OLINA CAPOLINO e MARCO MANCINI, come da

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositato il

15/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Andrea Orefice delega Cola e Nicola De Giorgi

delega Mancini, che si riportano agli atti e alle conclusioni

assunte;

udito il sostituto procuratore generale, RUSSO Libertino Alberto, che

conclude per il rigetto del ricorso con spese e raddoppio del

contributo unificato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti espongono i fatti come segue.

“1. La Banca d’Italia notificava in data 06/04/2009 ai sigg.ri R.L. S.P., F.A. e C.A.C., ed in data 22/04/2009 al sig. Sa.Gi., rispettivamente nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione e, per il solo sig. Sa.Gi., nella qualità di componente del Collegio Sindacale della Banca Popolare Vesuviana s.c., una nota contestativa di irregolalità soggette a sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 145 (…) irregolarità riscontrate nel corso di accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso la Banca Popolare Vesuviana s.c. dal 21 ottobre 2008 al 9 gennaio 2009.

2. Con la suddetta nota si contestava, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b) e d) e delle seguenti correlate istruzioni di vigilanza: titolo 2, capitolo 11 Istruzioni di Vigfilanza Banche; 2) titolo 1, capitolo 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche; 3) Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (c.d. Decalogo); 4) titolo 6, capitolo 1 Istruzioni di Vigilanza Banche.

3. A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione venivano imputate le condotte di cui ai punti 1, 2, 5, 6,7, 8 e 9 commi 1, 2, 3 e comma 4, lett. a) nonchè le condotte di cui agli all. 3/a e 3/b della nota di contestazione; mentre al solo dott. Sa.Gi., in quanto componente dei Collegio Sindacale, venivano imputate le condotte di cui ai punti 3, 7, 8 e 9, commi 1, 2, 3 e 4, lett. a) nonchè le condotte di cui agli all. 3/a e 3/b della nota di contestazione.

1. In sostanza venivano contestate irregolarità riguardanti: carenza nell’organizzazione e nei controlli interni; – carenza nell’istruttoria, gestione e controllo del credito; – posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdita non segnalate all’organo di vigilanza. (…),

6. All’esito del procedimento amministrativo sanzionatorio e della Delib. Direttorio 13 novembre 2010, n. 33, la Banca d’Italia notificava ai sig.ri. R.L. e S.P. in data 11/02/2010, al sig. F.A. in data 03/03/2010, alla sig.ra C.A.C. in data 10/02/2010, al sig. Sa.Gi. in data 15/02/2010, un provvedimento applicativo di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 (…)”.

13. La Corte di appello di Roma rigettava l’opposizione proposta e compensava le spese.

C. I ricorrenti propongono ricorso avverso tale decisione, articolando cinque motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 4, comma 3 della L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 5 e del regolamento della Banca d’Italia 25 giugno 2008”. Osservano i ricorrenti che il termine ultimo per la conclusione del procedimento era stato superato. Il termine aveva cominciato a decorrere dal 21/05/2009 e doveva concludersi entro il 16/01/2010, mentre il provvedimento sanzionatorio era stato notificato a tutti gli esponenti aziendali ben oltre tale data. Il superamento del termine comporta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio notificato agli odierni ricorrenti. Ha errato la Corte di appello a ritenere che il termine finale va individuato nella adozione del provvedimento e non in quello della notifica perchè, così interpretate le norme determinerebbero “pesanti conseguenze a carico dei destinatari di provvedimenti sanzionatori”, esposti alla possibilità che la notifica intervenga “in ogni tempo” se non quello della prescrizione ordinaria, con l’effetto di determinare una condizione di assoluta incertezza e uno stato di inquietudine in capo a quei soggetti già destinatari di note contestative che non avrebbero nessuna possibilità di conoscere gli esiti del procedimento cui sono stati sottoposti fino all’eventuale notifica del provvedimento sanzionatorio che potrebbe giungere a distanza di anni”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce: “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Osservano i ricorrenti che “il decreto impugnato è errato nella parte in cui si ritiene sussistente la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) in ragione delle carene nell’istruttoria, nella gestione e nel controllo del credito” stanti i rapporti intercorsi tra gli esponenti aziendali e i soggetti affidati, in carenza di qualsiasi prova sul possibile conflitto d’interesse, prova a carico della vigilanza.

Rilevano poi che il decreto non tiene conto delle difese svolte e degli elementi forniti per dimostrare “l’ineccepibilità dell’operato degli allora componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca Popolare Vesuviana in ordine alla selezione e controllo del credito”. Era infatti risultato che tutti i soggetti affidati erano ampiamente “sostenuti dal sistema” e presentavano “caratteristiche patrimoniali e reddituali positive”. Del resto “dopo diciotto mesi di gestione straordinaria, la Banca d’Italia, sulla base del piano di risanamento predisposto dai commissari, aveva espresso parere favorevole in ordine alla restituzione della Banca Popolare Vesuviana alla gestione ordinaria, con ciò evidenziando che la situazione della Banca Popolare Vesuviana non era della gravita paventata dagli organi ispettivi. In particolare, le irregolarità contestate agli opponenti non avevano prodotto alcun pregiudizio economico e le diverse posizioni di credito vantate dalla banca, come emergeva dalle stesse relazioni dei commissari straordinari, presentavano, nella maggior parte dei casi, sufficienti margini di recuperabilità”.

1.3 – Col terzo motivo si deduce: “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d) – omesso esame di Atti decisivi per il giudizio”. Nel ricorso in opposizione gli odierni ricorrenti avevano evidenziato l’infondatezza dell’addebito di carenze nell’organizzazione amministrativa, contabile e nei controlli interni cui fa riferimento l’art. 53, comma 1, lett. d), indicando e richiamando tutte le misure adottate al riguardo, giudicate positivamente dalla Corte locale, che, però “pur riconoscendo lo sforzo compiuto dagli esponenti aziendali e l’idoneità in astratto degli strumenti apprestati”, non aveva escluso la violazione in questione posto che l’adozione dei controlli prudenziali “non aveva comunque impedito il verificarsi di quegli inconvenienti richiamati nel provvedimento opposto”. Così facendo la Corte locale “ha addossato agli odierni ricorrenti una responsabilità oggettiva, non essendo stato individuato alcun profilo di colpa nell’operato degli esponenti aziendali”, così violando la norma in questione, avendo gli esponenti aziendali “sempre operato in conformità alle istruzioni di vigilanza ed alle indicazioni ricevute” e posto che “nessuna ipotesi di responsabilità oggettiva risulta enucleabile alla luce del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d) e delle correlate istruzioni della Banca d’Italia”.

Aggiungono che risultano infondati gli addebiti relativi “al ritardo con il quale sarebbero state evase le richieste dell’Autorità risultando errato il decreto impugnato “nella parte in cui si rileva che la circostanza che le richieste venissero evase solo dopo il reperimento della documentazione relativa ai clienti, oggetto di tali richieste, costituisce proprio la prova che non fosse stata predisposta un’organizzazione amministrativa atta ad adempiere tempestivamente i propri compiti”. Non erano state considerate le scarse risorse disponibili, nè le numerose e quotidiane richieste che pervenivano alla Banca ai sensi dell’art. 240 c.p.p., che “non prevede un termine fisso per il riscontro delle richieste”, ben potendosi in mancanza di risposta procedere ad accesso diretto o disporsi una perquisizione. Era stata anche adottata il 9 dicembre 2008, “un’ulteriore procedura interna con previsione di consegna alla segreteria generale di una copia di tutte le richieste di informazioni pervenute dall’Autorità giudiziaria. Nell’eventualità che i nominativi per i quali si richiedevano le informazioni risultassero affidati, era stato anche stabilito di trasmettere copia della richiesta stessa ai gestori delle pratiche per le valutazioni del caso e, conseguentemente, di darne specifica informativa al CdA con cadenza mensile”. In definitiva, “gli esponenti aziendali avevano fatto quanto in loro potere per ovviarvi, e oltretutto, non c’è mai stato un ritardo nella risposta tale da determinare un intervento di perquisizione così come previsto dall’art. 248 c.p.p., ultimo capoverso”.

1.4 – Col quarto motivo si deduce: “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 383 del 1993, art. 51 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Rilevano i ricorrenti la violazione dell’art. 51 suindicato, quanto alle segnalazioni periodiche da inviare alla Banca d’Italia e specificamente quanto alla “mancata segnalazione di presunte posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite”. Nelle contestazioni degli organi ispettivi “viene rappresentata una riclassificazione che paventa “sofferenze” per circa 8,6 milioni di Euro (a fronte dei circa 5,9 circa valutati dalla Banca Popolare Vesuviana) ed “incagli” per circa 5 milioni di Euro (a fronte dei 1,1 circa valutati dalla Banca Popolare Vesuviana s.c.)”. Nel ricorso in opposizione la difesa degli opponenti aveva illustrato le probabili ragioni dei suindicati scostamenti, individuandole anche nell’omessa applicazione dei comuni criteri di tecnica bancaria, applicati “quali criteri sussidiari” a fronte dei “vuoti lasciati dalle Istruzioni della Banca d’Italia”. I ricorrenti elencano quindi i criteri cui si sono attenuti, richiamando anche alcuni arresti della Corte di cassazione quanto alla individuazione del “presupposto minimo della segnalazione” che “deve identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e tangibile e che, ad un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile”, rilevando che la sofferenza da segnalare non può derivare dal semplice ritardo nell’adempimento, essendo necessario invece che “il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario”.

1.5 – Col quinto motivo si deduce: “violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144 – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Rilevano che il decreto impugnato viola l’art. 11 perchè la Banca d’Italia nel determinare le sanzioni si è basata solo sulla “gravità della violazione”, senza tener conto degli altri parametri previsti dalla norma (opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, personalità dello stesso e sue condizioni economiche). Inoltre le infrazioni contestate non erano risultate “della gravità paventata dagli organi di vigilanza”, posto che il G.U.P. del Tribunale di Nola il 18/07/2013 aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in relazione ai reati bancari definiti con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993, così ritenendo “insussistenti quelle stesse condotte che secondo la Banca d’Italia avrebbero integrato le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993 indicate nei capi precedenti”. Inoltre le sanzioni non erano state parametrate con riguardo al minimo edittale, nè avevano tenuto conto delle diverse responsabilità dei singoli esponenti aziendali, specie con riguardo a chi risultava in carica da brevissimo tempo.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo, sul superamento del termine per la conclusione del procedimento, è infondato. La giurisprudenza di questa Corte si è evoluta nel senso della inapplicabilità, ai procedimenti sanzionatori, dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti sia dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 sia dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni per la disciplina dei detti procedimenti (Cass. n. 6778 del 2015). Con la precisazione che, costituendo il provvedimento sanzionatorio previsto dalle norme del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Cass., su., n. 1362 del 2005; Cass., S.U., n. 20935 del 2009; ma le valutazioni non possono essere difformi per le sanzioni previste dal testo unico in materia bancaria), atto vincolato, la eventuale inosservanza del termine previsto dalla disposizione legislativa e da quelle regolamentari non comporta la invalidità del provvedimento sanzionatorio, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (vedi in motivazione Cass. 2015 n. 25142).

2.2 – Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. Il motivo si fonda sulla sola valorizzazione che la corte d’appello avrebbe effettuato della mancata contestazione da parte degli esponenti aziendali delle situazioni di conflitto, senza peraltro indicarle specificamente (così risultando il motivo anche generico) e senza tener conto comunque che così come prospettato il motivo finisce per richiedere una nuova valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede.

Parimenti inammissibile è la censura svolta con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione, applicabile ratione temporis, perchè non si rilevano nella decisione omissioni di sorta, ma semmai sinteticità della motivazione.

In ogni caso, il motivo è infondato, perchè le contestazioni operate dalla Banca d’Italia, e poste a fondamento delle sanzioni irrogate, riguardano plurime e diverse violazioni delle istruzioni dell’organo di vigilanza, che abbracciano l’intero processo del credito e che non includono anche le posizioni di eventuale conflitto, che risultano evidenziate nella lettera di contestazione degli addebiti come ulteriore indice sintomatico della insufficiente gestione e controllo dei rischi del processo di credito. Sicchè in definitiva le censure oggi avanzate non risultano nemmeno decisive.

2.3 – Anche il terzo motivo è infondato. Pur articolato con riguardo alla mancata individuazione di profili soggettivi dell’illecito facenti carico ai singoli esponenti aziendali, il motivo presenta profili di inammissibilità nella parte in cui tende a contrastare nel merito la valutazione del giudice di appello, sollecitando un non consentito esame nel merito del provvedimento sanzionatorio. Nè risulta omesso l’esame del fatto decisivo. La Corte distrettuale ha tenuto conto delle sofferenze, delle modalità delle rilevazioni e delle comunicazioni specie a fronte della accertata diversa dimensione quantitativa del fenomeno, ma anche della mancata collaborazione prestata all’autorità giudiziaria nella trasmissione della documentazione richiesta.

In ogni caso, il motivo è infondato, posto che l’elemento soggettivo, anche delle violazioni oggetto del testo unico bancario, vanno valutate sulla base della L. n. 689 del 1981, art. 3 così determinando una presunzione, sia pure relativa, della colpa a carico di colui che ha posto in essere un comportamento vietato, nel caso di violazioni di natura omissiva, come nel caso di specie, per il mancato adempimento agli obblighi previsti. In presenza della richiamata presunzione, spettava agli odierni ricorrenti fornire la prova di aver adempiuto alle istruzioni di vigilanza o di non aver potuto fare diversamente. Tale onere risulta inadempiuto, perchè a fronte delle violazioni contestate non risultano esimenti della responsabilità la regolamentazione pure adottata, ma risultata non adeguata e la accertata, e non contestata, tardività delle risposte all’autorità giudiziaria, non giustificabile sol perchè non furono disposti accessi o perquisizioni, rilevando solo il consistente ritardo.

2.4 – Anche il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato. La doglianza si riduce alla richiesta di nuova valutazione delle ragioni di opposizione già avanzate nel merito quanto alle singole sofferenze e alle relative comunicazioni. La corte d’appello sul punto ha rilevato che numerose violazioni non erano state contestate e ha comunque correttamente affermato che i richiami alla tecnica bancaria e contabile non risultavano esimenti, stante la necessità di dover adeguare il comportamento alle sole istruzioni della Banca d’Italia.

2.5 – Infine è inammissibile e comunque infondato anche il quinto ed ultimo motivo. Inammissibile perchè il giudice investito della questione relativa alla congruità della sanzione non è chiamato a controllare la motivazione della quantificazione, ma deve determinare la sanzione. In questo caso, il giudice dell’opposizione non avendo modificato la sanzione ha implicitamente ritenuto adeguata quella irrogata dall’organo di vigilanza con accertamento di merito non censurabile in questa sede.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 7.500,00 (settemilacinquecento) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA