Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15909 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017), n. 15909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12501-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10035/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata
il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello di A.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato come, di fronte alla rettifica del reddito d’impresa operato dall’Ufficio, il contribuente non avesse offerto alcuna prova dei pagamenti asseritamente effettuati.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da un insanabile contrasto fra la parte motiva – con la quale si argomentava l’infondatezza del gravame – e la parte dispositiva, che aveva invece accolto l’appello;
che l’intimato non si è costituito;
che il motivo non è fondato;
che, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice: ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (Sez. 1, n. 17910 del 10/09/2015);
che, nella specie, la divergenza fra dispositivo e motivazione non sussiste, giacchè tutta la motivazione è volta a sottolineare l’infondatezza dell’appello, sicchè l’accoglimento del gravame si palesa quale mero errore materiale, inidoneo a rendere nulla la sentenza (Sez. 3, n. 24841 del 21/11/2014); che tale errore materiale può essere corretto, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Sez. 6-2, n. 15321 del 12/09/2012); che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultimo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017