Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15909 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio degli

avv.ti Lorenzo Del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso

dall’avv. DEL FEDERICO Lorenzo;

– ricorrente –

contro

V.M. rappresentato e difeso dall’avv. TURCHI Massimo;

– controricorrente –

sul ricorso proposto da:

V.M. come sopra rappresentato;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, come sopra

elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sez. 3, n. 144 del 7 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.2011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avv.

Massimo Turchi;

udito, per il P.M., il Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI

Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso principale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo accertamento i.c.i. – emesso dal Comune per l’anno 1998, al fine di recuperare la maggior imposta derivante dall’applicazione del valore catastale rispetto a quella definita con metodo contabile – in relazione a cespiti immobiliari già accatastati in categoria “D” e in attesa di rendita a seguito di dichiarazione in variazione; ciò sul presupposto che le nuove rendite erano state, poi, attribuite e comunicate solo, rispettivamente, nel 1999 e nel 2000;

rilevato:

che, avverso detta sentenza, il Comune, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in tre, connessi, motivi, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, nonchè vizio di motivazione, per non aver il giudice a quo considerato che, trattandosi di ammobili accatastati, l’imposta non andava determinata con medito contabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (ma, semmai, con il criterio di cui alìallora vigente comma 4 del citato articolo) e che, intervenuta l’attribuzione di rendita in adesione a precedente richiesta di variazione, il Comune era, in ogni caso, legittimato, ai sensi della L. n. 342 del 1974, art. 11, comma 1, a recuperare la differenza rispetto all’imposta versata, a decorrere dalla data della richiesta;

che il contribuente ha resistito con controricorso, puntualizzando che in precedenza gli immobili non erano mai stati dotati di rendita, ed ha riproposto, in via di ricorso incidentale, le deduzioni già proposte nei precedenti gradi di giudizio, anche in merito all’inapplicabilità delle sanzioni;

– che i due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

osservato:

– che il ricorso del Comune è fondato alla luce delle recenti pronunzie delle SS.UU. di questa Corte (v. sent. 3160/11 nonchè da 3666 a 3668/11), che hanno puntualizzato che il proprietario del fabbricato di categoria “D” è tenuto a corrispondere l’imposta in base al valore contabile, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, fino a che non formula richiesta di attribuzione della rendita; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via solo precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge;

considerato:

che i ricorso incidentale del contribuente è inammissibile, giacchè, secondo consolidato orientamento di questa Corte il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione); con la conseguenza che è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato (non esaminandole o ritenendole assorbite), e che, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass. 7057/10, 19366/07, 4787/07, 1691/06, 17.201/04, 12.680/03);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso del Comune va accolto e quello del contribuente va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, i.n relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che farà applicazione del sopra evidenziato indirizzo delle SS.UU..

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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