Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15909 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36820-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COF CONFEZIONAMENTO ORTOFRUTTICOLI FRESCHI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2565/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione costi non di competenza e costi non inerenti a seguito di processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Vibo Valentia;

la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello della parte contribuente per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra il processo verbale di contestazione e l’avviso di accertamento, evidenziando che nel rispetto del suddetto termine la parte contribuente aveva presentato osservazioni ma l’avviso di accertamento impugnato ometteva completamente qualunque riferimento a detta fase partecipativa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in quanto il rispetto del contraddittorio non può tradursi in un obbligo di specifica motivazione, nell’avviso, in ordine alle deduzioni ed osservazioni del contribuente, sanzionato a pena di nullità.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. n. 7928 del 2021; Cass. n. 8378 del 2017; Cass. n. 3583 del 2016).

Premesso che dal tenore della sentenza e del ricorso si desume che non si sia trattato di un accertamento a tavolino ma di un controllo eseguito presso la sede del contribuente e d’altra parte il ricorrente nè allega trattarsi di accertamento a tavolino nè nega la necessità del contraddittorio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria non si è attenuta al suddetto principio laddove ritenendo che vi sia stata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra il processo verbale di contestazione e l’avviso di accertamento attribuendo rilevanza alla circostanza che nel rispetto del suddetto termine la parte contribuente aveva presentato osservazioni ma l’avviso di accertamento impugnato ha poi omesso completamente qualunque riferimento a detta fase partecipativa non ha considerato che l’Amministrazione ha sì l’obbligo di valutare le osservazioni della parte contribuente ma non ha anche l’obbligo di esplicitare nell’atto impositivo tali valutazioni.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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