Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15908 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12490-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4828/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di R.P. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato come, pur di fronte alla possibilità di ricorrere alle presunzioni c.d. “supersemplici”, non sarebbe sussistito alcun tipo di elemento su cui fondare l’accertamento induttivo dell’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: i molteplici dati emergenti dal PVC avrebbero integrato il presupposto per l’accertamento di carattere induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, laddove il contribuente non avrebbe fornito alcun elemento probatorio di segno contrario;

che l’intimato non si è costituito;

che il motivo è fondato;

che, infatti, in tema di accertamento del reddito d’impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (Sez. 5, n. 15027 del 02/07/2014); che, nella specie, l’atto di accertamento conteneva il nucleo degli elementi presuntivi, considerato lo svolgimento di attività di commercio ambulante a partire dall’anno 2000 (desumibile dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per quell’anno e poi per il 2008), e, con riguardo all’anno d’imposta 2005, la mancanza di qualsivoglia scrittura contabile nonchè della dichiarazione dei redditi e l’esistenza, sul territorio, di un campione di diciannove soggetti, di medesimo codice attività, aventi un volume di affari fra zero e centomila Euro, sicchè la CTR non avrebbe potuto affermare addirittura l’insussistenza dei presupposti per ritenere integrata una “presunzione supersemplice”, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Sez. 5, n. 1620 del 25/01/2008);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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