Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15908 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. II, 24/07/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 24/07/2020), n.15908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28552/2015 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA COLETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MIGLIORE, BRUNO

AMBRISI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO in persona del Presidente pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2008/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Napoli, da D.L.E. nei confronti del Ministero delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l’accertamento dell’usucapione di un terreno, precedentemente appartenente al demanio marittimo e rientrante nella maggiore estensione della p.lla (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Mondragone;

– all’esito dei giudizi di merito, svoltisi nel contraddittorio con i convenuti, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4.5.2015 confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda;

– la corte di merito accertò che il terreno oggetto di causa rientrava nel demanio marittimo dello Stato e che era stata costituita una Commissione Interministeriale Finanze ed Agricoltura, al fine di procedere alla delimitazione degli arenili; detta commissione aveva predisposto una relazione, accettata dalle amministrazioni interessate con l’atto di affranco del 17.9.1935, che non era stato approvato con legge; il ricorrente non aveva, inoltre, allegato il provvedimento di natura costitutiva del 1950 che avrebbe sancito il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato nè poteva ritenersi ammissibile la sdemanializzazione tacita;

– per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso D.L.E. sulla base di due motivi;

– Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’udienza ha depositato un “atto di costituzione”.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio in quanto la corte di merito non avrebbe riconosciuto all’atto di affranco del 1935 natura costitutiva e di ricognizione dei confini tra il demanio, il patrimonio dello Stato e la proprietà comunale e privata, ponendosi in contrasto con altra decisione della medesima corte territoriale;

– il motivo è inammissibile sotto diversi profili;

– in primo luogo, in presenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, introdotto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, il ricorso per cassazione, per i giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012, non è ammissibile per vizio di motivazione;

– nella specie, l’atto di appello è stato notificato il 4.10.2013;

– inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio), secondo la consolidata interpretazione di questa Corte (Cass. Civ, Sez. Unite 8054/2014);

– con il secondo motivo, si deduce la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”; il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 429 Codice del 1865, che consentirebbe la sdemanializzazione tacita dei pubblici usi del mare per fatto naturale, nella specie costituita dall’atto di affranco del 1935, con il quale la Commissione Interministeriale aveva proceduto alla delimitazione degli arenili dello Stato e del Comune;

– il motivo non è ammissibile;

– esso difetta di specificità in quanto il ricorrente non ha allegato, nè trascritto, neppure sommariamente l’atto di affranco del 1935, che aveva recepito la relazione della Commissione Interministeriale (Finanze ed Agricoltura), istituita con lo scopo di risolvere i contrasti tra l’istruttoria svolta dal Comune di Mondragone e quelli cui era pervenuta la Commissione Interministeriale (marina Mercantile, Lavori Pubblici e Finanze), istituita ex art. 157 del precedente codice marittimo (pag. 3 della sentenza della Corte d’appello di Napoli);

– indipendentemente dalla possibilità della sdemanializzazione tacita per i beni del demanio marittimo, l’omessa allegazione o trascrizione dell’atto di affranco del 17.9.1935, su ci era fondato il ricorso per cassazione, non consente al collegio di verificarne il contenuto, tanto più ove si consideri che tale atto secondo l’accertamento effettuato dalla corte distrettuale, non era stato approvato con legge nel termine di sessanta giorni:

– tale atto era equiparabile ad una convenzione, priva di efficacia per assenza dell’approvazione prevista ex lege, per il passaggio delle aree dal demanio al patrimonio dello Stato;

– in assenza dell’approvazione legislativa, la corte di merito ha ritenuto che l’atto di affranco non potesse avere efficacia probatoria di riconoscimento che quei fondi non erano più soggetti agli usi marittimi e, con statuizione non attinta da censura, ha accertato che il D.L. avesse anche omesso di provare che nel 1950 dette aree erano passate dal demanio al patrimonio dello Stato;

– la corte di merito ha correttamente escluso che fosse consentita la sdemanializzazione per facta concludentia, per non essere il bene più adibito all’uso pubblico, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1, 06/05/1980, n. 2995);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza delle spese del giudizio di legittimità (la condanna al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato riguardo alle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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