Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15908 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTALE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d’oro n. 157, presso lo

studio dell’avv. Romolo Giuseppe Cipriani, rappresentato e difeso

dall’avv. MENCARELLI Alessandro;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MONTALESE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n. 36,

presso lo studio dell’avv. Paolo Valerio De Vito, rappresentato e

difeso BELLIZZI Giancarlo;

_- controricorrente –

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE MONTALESE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, come sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI MONTALE, in persona del sindaco pro tempore, come sopra

elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 9, n. 34 del 31 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose distinti ricorsi avverso avvisi di liquidazione i.c.i. emessi, per le annualità 1999 e 2000, dal Comune di Montale in relazione a fabbricato di sua proprietà;

che l’adita commissione tributaria accolse, integralmente, il ricorso avverso l’avviso di accertamento per l’annualità 1999 e, parzialmente, quello avverso l’avviso di accertamento per l’annualità 2000;

– che, in esito agli appelli principali del Comune ed a quelli incidentali della società contribuente, la commissione regionale, riunì le cause e, disattesi i gravami principali del Comune, in accoglimento di quelli incidentali della società contribuente, dichiarò illegittimi entrambi gli avvisi impugnati, per difetto di motivazione.

che, nel suo nucleo essenziale, la decisione risulta, in particolare, così motivata: “La Commissione ritiene che essi siano illegittimi per difetto di motivazione. Il Comune, infatti, non ha esposto l’iter logico-giuridico seguito per la determinazione dell’imposta richiesta e non ha messo il contribuente in grado di comprenderlo. Se infatti la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, non prevede alcun obbligo di allegazione o riproduzione degli atti presupposti, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis (introdotto con il D.Lgs. 26 gennaio 2002, n. 32), pur confermando un generale obbligo di allegazione all’atto presupposto, ha ritenuto di dover escludere tale obbligo purchè ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie gli avvisi del Comune di Montale non rispettano i principi di chiarezza e motivazione cui gli atti dell’Amministrazione Finanziaria devono rigorosamente attenersi per la loro legittimità, con la conseguenza che il contribuente non è posto in grado di esercitare puntualmente il suo diritto di difesa.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte ribadito che seppure non vi sia necessità di allegazione di quegli atti di carattere normativo e regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza legale da parte del contribuente, l’Amministrazione ha il dovere di allegare per esteso quegli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria …

L’illegittimità degli avvisi de quibus rende ultronea ogni altra considerazione in merito alle altre eccezioni e motivi di impugnazione”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi, censurando, con i primi tre, sul piano della violazione di legge e del difetto di motivazione, l’affermato difetto di motivazione degli avvisi impugnati;

– che, in proposito, il Comune ha, in particolare, sottolineato come risultasse dedotto in appello che gli avvisi di liquidazione impugnati erano stati preceduti dalla notifica dal presupposto atto di attribuzione di rendita e ne riproducevano, peraltro, il contenuto essenziale (estremi catastali, rendita attribuita, tipologia dell’immobile, quota di possesso, tempo di possesso);

– che la società contribuente ha resistito con controricorso e proposto tre motivi di ricorso incidentale;

osservato:

che i due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

considerato:

– che, in via prioritaria, va rilevata la manifesta fondatezza del ricorso principale in relazione al dedotto vizio di motivazione in merito all’assunto difetto di motivazione degli atti impositivi impugnati;

– che, al riguardo, deve, invero, osservarsi, che, per il profilo considerato, la decisione dei giudici di appello, sopra testualmente riportata, risulta espressa in termini del tutto tautologici, senza alcuna descrizione ed analisi critica delle peculiarità della fattispecie esaminata nonchè dei contrapposti elementi di valutazione offerti dal Comune appellante (riprodotti in ricorso, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), e, quindi, in assenza di effettivo supporto argomentativo; sicchè, non consentendo l’identificazione ed il controllo della ratio decidendi, essa appare effettivamente rivelare il denunciato difetto di motivazione;

– che restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi del ricorso principale;

che i ricorso incidentale del contribuente è inammissibile, giacchè, secondo consolidato orientamento di questa Corte, invero, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione); con la conseguenza che è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, sollevi censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì abbiano ad oggetto questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato (non esaminandole o ritenendole assorbite), e che, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass. 7057/10, 19366/07, 4787/07, 1691/06, 17.201/04, 12.680/03);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso del Comune va accolto nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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