Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15908 del 06/07/5201

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Il Bruco s.n.c. di Appianelli Roberta e C., in persona del legale

rapp.te pro tempore, A.R. e Q.E.,

elett.te dom.to in Pomezia, alla Via del Mare 2 D, presso lo studio

dell’avv. VECCIA Alberto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 31 /27/07 depositata il 20/3/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Bruco di Appianelli Roberta s.n.c., A.R. e Q.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello contro la sentenza della CTP di Roma n. 317/25/05 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento Irpef, Ilor SSN 1996. La decisione impugnata confermava l’accoglimento del ricorso sul rilievo che i contribuenti avrebbero motivato e documentato idoneamente le ragioni in base alle quali l’ammontare dei compensi è stato inferiore a quello presunto in base ai parametri.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Resistono gli intimati con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G., ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184; la CTR, con l’affermazione che lo strumento dei parametri….non può costituire autonomo strumento di quantificazione dell’imponibile, avrebbe indebitamente posto a carico dell’Ufficio l’onere probatorio.

La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 26635 del 18/12/2009) secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddicono da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito. La CTR ha fatto corretta applicazione del principio suesposto laddove ha affermato che i contribuenti hanno motivato e documentato idoneamente le ragioni in base alle quali l’ammontare dei compensi è stato inferiore a quello presunto in base ai parametri.

Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La CTR non darebbe contezza dell’iter logico seguito nel rigettare l’appello a fronte della ricostruzione della situazione operata con riferimento a dati forniti dal contribuente o da lui non contestati.

La censura è infondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento laddove la CTR afferma che i contribuenti hanno idoneamente motivato e documentato le ragioni in base alle quali l’ammontare dei compensi è stato inferiore a quello presunto in base ai parametri., in relazione alle specifiche difficoltà in cui si era trovata la società ben prima della emissione degli accertamenti, condizioni…che trovano riscontro nei procedimenti ingiuntivi ed esecutivi nonchè fallimentari successivamente intervenuti.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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