Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15907 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9122-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5109/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di B.G. avverso una cartella di pagamento IRPEF, per l’anno 2006; che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’appello sarebbe stato inammissibile, perchè tardivo: infatti, avrebbe dovuto essere notificato entro il 21 settembre 2014, mentre era stato passato per la notifica solo il 25 successivo.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: dalla relata di notifica sarebbe emerso che la spedizione della raccomandata era avvenuta il 19 settembre 2014 e dunque entro il termine lungo per l’impugnazione; che l’intimata non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale (Sez. 5, n. 18551 del 10/08/2010);

che, nell’ipotesi in parola, l’Agenzia ha convenientemente documentato la circostanza che il plico contenente l’atto di gravame fu consegnato all’Ufficio Postale di (OMISSIS) il 19 settembre 2014;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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