Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15907 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. II, 24/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 24/07/2020), n.15907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17137/2015 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati RENATO GIANNELLI, MATTEO MELANI;

– ricorrente –

contro

C.A., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1261/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 14 ottobre 2014 la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato ammissibile l’intervento di B.B. e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da G.G. e C.A., ha accolto la domanda di reintegra nel possesso formulata da B.E., limitatamente a quanto deciso con l’ordinanza possessoria del 3 febbraio dal Tribunale di Imperia, respingendo le restanti pretese di B.E. e di B.B..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, ritenuto tempestivo l’intervento adesivo autonomo in primo grado di B.B., oggetto dell’appello incidentale di quest’ultimo, ha osservato: a) che la lettura delle deposizioni testimoniali aveva consentito di accertare l’esistenza non di una servitù di passaggio carrabile da parte dei due B., ma di una servitù avente ad oggetto la possibilità di transitare sulla strada esistente anche con una motozappa di normali dimensioni; b) che, del resto, lo stesso B.E. aveva riconosciuto, in sede di interrogatorio libero, di non essere mai transitato sui luoghi di causa con un’autovettura e che anche l’intervenuto B.B. non aveva affatto assunto di avere utilizzato il passaggio in questione alla guida di autoveicoli.

3. Avverso tale sentenza B.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso la G. e la C.. L’intimato B.E. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, nel fare riferimento al contenuto di un provvedimento interinale, ormai assorbito dalla sentenza di primo grado e comunque attuato dalla G. e dalla C., omesso di confrontarsi con la domanda possessoria proposta dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla mancata considerazione della domanda possessoria avente ad oggetto la lamentata riduzione dell’originaria larghezza del tracciato stradale di due metri conseguente alla realizzazione di un manufatto metallico all’ingresso del tracciato stesso e di opere di muratura (in particolare, muro e scalinata). Aggiunge il ricorrente che il transito con bestie da soma debba oggi, alla luce dell’evoluzione tecnologica, intendersi come esteso all’uso di mezzi agricoli, non limitati all’impiego di motozappe e che, in effetti, tutti i testimoni ascoltati, attraverso il riferimento ai veicoli adoperati, avevano confermato una larghezza della strada non inferiore a due metri.

3. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stressa connessione.

Invero, anche il secondo motivo, nonostante l’improprio riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo, investe il mancato esame della domanda possessoria concretamente articolata.

Ciò posto, le doglianze sono inammissibili per assoluta genericità.

La deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. 13 marzo 2018, n. 6014).

Nel caso di specie, escluso che la tecnica, utilizzata dalla Corte d’appello, di richiamare il contenuto di un provvedimento interinale reso in primo grado, dimostri la mancata valutazione della domanda, si osserva che la sentenza impugnata, accogliendo l’impugnazione delle odierne controricorrenti, ha escluso che sussistesse sul fondo di queste ultime una servitù di passo carraio.

Ora, il ricorrente, senza riprodurre l’esatto contenuto della pretesa esercitata, valorizza il dispositivo della decisione di primo grado, che aveva ordinato la realizzazione di una strada della larghezza di due metri, ma deve anche ammettere che la decisione era funzionale a consentire il reclamato transito di veicoli agricoli.

In tale irrisolta mancanza di chiarezza dell’esatto contenuto della domanda possessoria concretamente proposta si coglie, come detto, la ragione di inammissibilità dell’impugnazione ruotante attorno al mancato esame della stessa.

4. Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accolto le istanze istruttorie formulate dall’intervenuto, intese a comprovare le modalità del passaggio esercitato dal ricorrente e la riduzione del tracciato.

La censura, poichè correlata alla mancato esame della domanda di reintegra nel passaggio esercitato a piedi e con mezzi agricoli, lamentato con i primi due motivi, segue la sorte di questi ultimi.

5. Con il quarto motivo si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, le quali, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dimostravano il possesso, da parte dell’originario ricorrente e dell’intervenuto di una servitù di passo carraio, esercitata con frequenza apprezzabile correlata alle esigenze di coltivazione del fondo o al fine di realizzare interventi di manutenzione del fabbricato.

La doglianza è inammissibile.

Posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 14 ottobre 2014, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie, al contrario, come, peraltro emerge anche dalla rubrica del motivo, la doglianza si colloca al di fuori del perimetro del noveliato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e aspira soltanto ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

6. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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