Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15907 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13233/2007 proposto da:

COMUNE DI NUORO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI N. 93, presso lo studio

dell’avvocato COMITO Damiano, che lo rappresenta e difende con

procura speciale del Segretario Generale del Comune di NUORO Dr.

SALVATORE BISSIRI in data 03/04/2007;

– ricorrente –

contro

LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2007 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 09/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COMITO che si riporta;

sentito il P.M., in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE, che

nulla osserva sulla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Nuoro propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. stacc. di Sassari, n. 7/8/07, depositata il 9 febbraio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della contribuente, il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni 1993-2001 veniva riconosciuto alla società Latteria Sociale Cooperativa srl. In particolare il giudice di appello affermava che gli immobili di proprietà della contribuente, ancorchè iscritti nel catasto edilizio urbano, erano da considerare a tutti gli effetti rurali, e quindi esenti da tale imposta. La Latteria Sociale non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente denunsia violazione del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, convertito nella L. n. 133 del 1994 e dell’art. 9, comma 3 bis, introdotto dal D.P.R. n. 139 del 1998, del suindicato decreto, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il carattere di fabbricati rurali strumentali all’attività agricola a favore delle cooperative era stato introdotto con tale ultimo provvedimento normativo, non avente efficacia retroattiva, e perciò nessun rimborso poteva essere riconosciuto sino al 1999.

Premesso che non è controverso che i fabbricati della cooperativa ricorrente sono iscritti in catasto in categorie diverse da quelle rurali (A6 o D10), tale motivo, con cui si contesta, tra l’altro, che i fabbricati in relazione alla loro iscrizione in catasto in categoria DI non possono essere esentati dall’Ici, è fondato.

Secondo i principi affermati dalle SS.UU. con la sentenza n. 18565 del 2009 per i fabbricati censiti in catasto l’esenzione lei spetta a condizione della preventiva iscrizione nelle categorie rurali A/6 e D/10. Infatti in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (Cfr. Sez. U., Sentenza n. 18565 del 21/08/2009).

2)Con gli altri cinque motivi il ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacchè i fabbricati appartenevano a soggetti diversi; la strumentante non era provata;

essi erano stati iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano, e quindi non erano asserviti allo sfruttamento dei terreni.

Si tratta all’evidenza di censure che rimangono assorbite dal primo motivo, sicchè il diritto al rimborso di quanto versato non può essere riconosciuto nonostante la introduzione dell’esenzione anche per l’attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto di quello introduttivo.

Quanto alle spese dell’intero processo, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alle questioni trattate ed alla recente pronuncia n. 18565 del 21/09/2009 delle SS.UU. sulla materia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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