Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15907 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33324-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LE TERRAZZE DI SAN FERMO SRL, in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO

PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PRATELLA EMILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3128/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2010 con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis2, della detrazione IVA in ordine a compravendita immobiliare;

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il ricorso della parte contribuente osservando che in data 31 gennaio 2006 è stata emessa la fattura per la cessione di un immobile a saldo del prezzo pagato di cui 300mila Euro di sola IVA ma il rogito è stato sottoscritto solo in data 31 marzo 2010. Il fatto che la fattura sia stata emessa e registrata dalle parti (venditore ed acquirente) è pacifico e non contestato, così come non contestato è il fatto che gli immobili fossero in corso di costruzione. Ora ci si chiede come il contribuente avrebbe potuto “acquistare” un immobile che era presente solo sulla carta e non fisicamente costruito, con la conseguenza che i detti immobili non erano ancora iscritti in catasto per cui impossibili da identificare: il rogito quindi non poteva essere redatto a gennaio del 2006. Seppur “fittiziamente” alla data del 4 luglio 2006 i beni erano nella disponibilità della contribuente, se non altro per l’avvenuta e dimostrata registrazione dell’acquisto nel registro degli acquisti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis2 e dell’art. 1472 c.c. in quanto mancherebbe il presupposto del possesso per l’applicazione dell’esimente prevista dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 9.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di un bene immobile, la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, accompagnata dal versamento anticipato del corrispettivo, è sufficiente a realizzare il presupposto dell’imposizione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972,art. 6, commi 1 e 4, nei limiti dell’importo fatturato o pagato, a meno che non venga accertata la natura fittizia dell’operazione (Cass. n. 24671 del 2019);

in tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la disciplina transitoria prevista da D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 9, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, va interpretata nel senso che, relativamente ai cespiti acquistati nel corso del 2006, per i quali sia stata operata la detrazione in base alla normativa previgente al 4 luglio di quell’anno, e rivenduti sempre nel corso del 2006 ma successivamente a tale data, non si applicano le norme sulla rettifica della detrazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis.2, ma le regole di determinazione della detrazione previste dal medesimo D.P.R., art. 19, comma 5, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, secondo le quali la detrazione operata nel corso dell’anno deve considerarsi provvisoria, determinandosi l’ammontare dell’imposta detraibile solo alla fine del periodo d’imposta sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate (Cass. n. 2145 del 2020): in particolare secondo tale sentenza:

il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 9, come modificato dalla L. n. 248 del 2006, stabilisce, per quanto riguarda gli immobili abitativi, che “in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, nn. 8) e 8-bis), non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006 (…)”;

che questa Corte ha recentemente chiarito (Cass., sez. 5, 30.1.2018, n. 2264, non massimata) che l’ordito normativo innanzi illustrato va interpretato nel senso che “non sono interessati dalla norma di esonero dalla rettifica di cui al citato D.L. n. 323 del 2006, art. 35, comma 9, gli immobili acquistati nel corso del 2006 per i quali la detrazione sia stata operata in base alla normativa vigente prima del 4 luglio… in questo caso, infatti, non operano le norme sulla rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2, bensì le regole di determinazione della detrazione previste dall’art. 19, comma 5, secondo le quali “la detrazione operata nel corso dell’anno deve considerarsi provvisoria, in quanto l’ammontare dell’imposta detraibile risulta determinato solo alla fine del periodo d’imposta, sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate”; – è decisiva la considerazione che la norma transitoria comporta eccezione al principio D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19-bis2, comma 3, consentendo a soggetti che, in base ad essa, perderebbero il diritto di detrazione già fruito di mantenerlo; – diversamente, con riferimento agli acquisti operati prima dell’entrata in vigore della normativa che ha modificato il regime d’imponibilità, ma comunque nel corso dello stesso anno (2006), il diritto di detrazione non era stata ancora fruito; – in questo caso, infatti, non c’è alcuna “rettifica” da operare, ma c’è solo da determinare la imposta, secondo la regola stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5, applicabile ratione temporis: “Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis. Nel corso dell’anno detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno (…)”;

in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, il contribuente che sia ancora proprietario di un immobile non può invocare tale beneficio fiscale in occasione di un nuovo acquisto, non essendo sufficiente la stipula di un contratto preliminare di vendita, che ha effetti solo obbligatori (Cass. n. 15264 del 2015).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – osservando che in data 31 gennaio 2006 è stata emessa la fattura per la cessione di un immobile a saldo del prezzo pagato di cui 300mi1a Euro di sola IVA ma il rogito è stato sottoscritto solo in data 31 marzo 2010 e che il fatto che la fattura sia stata emessa e registrata dalle parti (venditore ed acquirente) è pacifico e non contestato, così come non contestato è il fatto che gli immobili fossero in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (il cui art. 35, comma 9, prevede una esimente per gli immobili posseduti entro tale data) – ha ritenuto che fosse sufficiente un preliminare relativo ad un immobile ancora in costruzione e quindi potesse prescindersi dal possesso dell’immobile alla data del 4 luglio 2006 quando invece l’art. 35, comma 9, cit. è chiaro nel senso che “non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dall’art. 19-bis2 del decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006”.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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