Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15906 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15906
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CESARE
PLACANICA, rappresentato e difeso dall’avvocato IOFRIDA DOMENICO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona
del procuratore speciale Avv. F.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
BERNARDINI SVEVA, rappresentata e difesa dagli avvocati ATTINA’
SALVATORE, ATTINA’ ARMANDO giusta delega in calce al controricorso;
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA – MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SINOPOLI in persona del
Dirigente scolastico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI SINOPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 123/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 17/04/2008, depositata il 14/05/2008 R.G.N.
758/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato ATTINA’ ARMANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. F.S., lamentando di essere inciampata addi 8.11.00 in una sporgenza del portone di ingresso dell’Istituto Comprensivo Statale di Sinopoli, dove svolgeva le mansioni di docente di sostegno, patì serie lesioni per la conseguente caduta e convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria il Ministero della Pubblica Istruzione, il Dirigente dell’Istituto Scolastico ed il Comune di Sinopoli, i primi due in quanto tenuti a garantire l’incolumità fisica del dipendente sul luogo di lavoro e l’ultimo siccome obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti adibiti a scuole materne, elementari e medie.
1.2. Chiamata in causa la Assitalia dai primi due convenuti e, contestata da tutte le controparti la propria responsabilità, il Tribunale, all’esito della sola prova testimoniale, rigettò la domanda con sentenza n. 831/05 del 10.7.05, ascrivendo le lesioni ad un fatto accidentale ed escludendo la presenza della lamentata sporgenza.
1.3. A seguito dell’interposto gravame, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 123/08, pubbl. il 14.5.08 e notif. il 20.11.08, confermò la decisione del primo giudice, ritenendo provata l’esistenza non già di una sporgenza, ma di un telaio di legno della porta ricavata all’interno della metà destra del monumentale portone di ingresso dell’edificio, rialzato di venti centimetri dal suolo e comunque ben conosciuto dalla F., che in quei luoghi stava lavorando da almeno un mese e mezzo; inoltre, la Corte respinse il gravame anche in ordine alla condanna alle spese in favore della parte chiamata in garanzia dal convenuto, delle quali doveva rispondere l’attore soccombente.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la F., affidandosi a due motivi; resistono, con separati controricorsi, sia l’INA – Assitalia che il Ministero e l’Istituto Comprensivo; disposta all’udienza 9.2.11 la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al Comune (entro sessanta giorni da detta udienza) ed avendo provveduto la ricorrente a dar prova quanto meno della spedizione per la notifica a mezzo posta del relativo atto, per l’udienza pubblica del 9.6.11, alla quale compare la sola controricorrente Assitalia, la F. fa pervenire atto di rinuncia di cui prova la sola spedizione per la notifica, ma non anche la sua ricezione ad opera delle controparti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La ricorrente sviluppa due motivi:
3.1. un primo, di violazione ed errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto (riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2043 e 2051 cod. civ.) ed omessa motivazione del rigetto implicito della domanda ex art. 2051 cod. civ., con il quale ella deduce la sufficienza della deduzione dell’ostacolo e della riconducibilità causale al medesimo del sinistro; e formula due finali quesiti;
3.2. un secondo, di “violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e 360 cod. proc. civ. n. 5, giacchè la sentenza contiene la opposta qualificazione di una circostanza determinante”, con il quale la ricorrente si duole della mancata considerazione delle risultanze istruttorie sulla casualità della presenza dell’ostacolo e dell’erroneità dell’esclusione della qualificazione come “sporgenza” di un telaio del portone; e formula un quesito finale.
4. Dei controricorrenti, mentre il Ministero (nel frattempo divenuto dell’Istruzione) e l’Istituto Comprensivo si limitano a chiedere il rigetto del ricorso, l’INA – Assitalia non solo deduce più ampiamente per l’infondatezza di questo nel merito, ma ribadisce che la polizza infortuni in virtù della quale essa è stata chiamata in garanzia non copre la responsabilità civile dell’Ente proprietario della scuola, del corpo docente e di quello non docente.
5. In via assolutamente preliminare, la rinunzia della ricorrente deve considerarsi idonea, quand’anche non formulata nelle rigorose forme previste dall’art. 390 cod. proc. civ., a dimostrare il sopravvenuto disinteresse di quella a proseguire il processo stesso e a determinare così la cessazione della materia del contendere o comunque l’inammissibilità del ricorso (per tutte: Cass. 15 settembre 2008, n. 23685; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806; per il caso di omessa notifica, al quale – per la mancanza della prova del suo completamento – va equiparata la fattispecie in esame, mancando pure ogni segnale della volontà delle altre parti: Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876), purchè alcuna delle controparti, nelle conclusioni o a seguito della notifica della rinunzia, non abbia insistito nell’accoglimento della domanda originaria (tra le ultime, v. Cass. 23 giugno 2009, n. 14657).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ma, quanto alle spese del giudizio di legittimità, attesa la peculiarità della fattispecie in rapporto al mutamento della giurisprudenza di questa sezione sull’interpretazione dell’art. 2051 cod. civ. e visto l’andamento del processo, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi di integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011