Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15905 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13251-2016 proposto da:

D.N.F., D.N.V. E M.C. S.d.F.,

in persona del legale rappresentante pro tempore

D.N.F., anche in proprio, unitamente a D.N.V. e

M.C. tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. GREPPI n.

77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, e

rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO REFERZA.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1299/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 11/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate di Teramo emetteva avviso con il quale accertava induttivamente a carico di D.N.F., D.N.V. e M.C., che assumeva costituiti in società di fatto avente attività di gestione di un terreno utilizzato come parcheggio, ricavi non dichiarati, qualificati come redditi di impresa con conseguente recupero di IVA ed IRAP relative all’annualità 2008.

Il ricorso proposto avverso detto atto impositivo veniva accolto dalla C.T.P. sulla base delle considerazioni che l’avviso di accertamento non era sufficientemente motivato e che, nella specie, si era di fronte non ad una società di fatto ma ad una comunione di semplice godimento indiretto della cosa comune.

La sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l’atto impositivo.

Avverso la sentenza i contribuenti, meglio specificati in epigrafe, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi.

2. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Di recente, poi, le stesse Sezioni Unite (sentenza n.22232/2016) -premesso il consolidato orientamento per cui si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009) – hanno ribadito il principio per cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate).

Nel caso in esame, le argomentazioni sviluppate in modo apodittico dal Giudice di appello nella sentenza impugnata, per la assoluta genericità dei riferimenti ai fatti di causa ed agli elementi probatori offerti in giudizio, appaiono inidonee a comprendere l’iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione e si risolvono, in definitiva, in formule astratte di puro stile.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito perchè provveda al riesame, fornendo congrua motivazione, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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