Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15904 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato RODA’ CARMELA

MARGHERITA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO

VALERIA, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa il

22/1/2009, depositata il 04/02/2009 R.G.N. 2830/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato RODA’ CARMELA MARGHERITA;

udito l’Avvocato T.P.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 4 febbraio 2009 il Tribunale di Benevento , decidendo sull’opposizione a precetto proposta ex art. 615 c.p.c. da D. G. nei confronti di T.P. rigettava la opposizione, statuendo che, contrariamente a quanto assunto dal G., la notifica del decreto ingiuntivo fosse nulla e non già inesistente.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il G. affidandosi a tre motivi. Resiste con contoricorso il T.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che per priorità logica va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso, con il quale ( violazione del principi della disponibilità delle prove come previsto dall’art. 115 c.p.c., enunciando una motivazione viziata) il G. assume che la notifica del decreto ingiuntivo sia da ritenersi inesistente.

Rilevato che il quesito presenta il necessario momento di sintesi, il Collegio ritiene che la censura vada disattesa. Infatti, il giudice a quo congruamente e logicamente ha motivato sulla questione a lui sottoposta, allorchè ha posto in rilievo che ” l’atto è stato notificato presso una abitazione-domicilio del D.G., temporaneamente irreperibile, ma presso il quale comunque la madre il giorno successivo ha ricevuto la raccomandata postale, qualificandosi come madre, familiare e convivente del destinatario dell’atto” (p. 4 sentenza impugnata).

In considerazione di ciò il giudice a quo ha ritenuto che, avendo il G. dimostrato, con il certificato storico di residenza, di risiedere anagraficamente dal 7 marzo 2001 in (OMISSIS), la notificazione doveva ritenersi nulla e non già inesistente, perchè non erano state osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, ma dagli atti si rinveniva, certamente, un collegamento tra il destinatario dell’atto e la persona che lo ha ricevuto, in questo caso, la madre, peraltro, qualificatasi convivente (richiamo a Cass. n. 621/07: Cass. n. 25350/09).

2.- Con il primo motivo (violazione di legge relativamente all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente assume che la sentenza impugnata sia affetta da error in judicando, perchè la pronuncia sarebbe limitata alla sola prospettazione letterale di una delle parti e sarebbe stata trascurata la ricerca dell’effettivo contenuto giudiziale della domanda.

Come appare evidente, il motivo è generico e lo stesso quesito non coglie nel segno, per cui la censura è inammissibile.

Di vero, il quesito nella sua formulazione prospetta una questione che non concerne il decisum.

Il giudice a quo, infatti, non ha affatto ritenuto che la notifica effettuata nella specie, ovvero ex art. 140 c.p.c. abbia rispettato i requisiti di regolarità formale e sostanziale ed abbia raggiunto il suo scopo.

Al contrario, ha ritenuto quella notifica nulla per cui era possibile non già l’opposizione ex art. 615 c.p.c. , ma solo l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come da costante giurisprudenza (Cass. n. 10495/04:Cass. n. 15892/09).

3.- Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (falsa ed erronea applicazione degli artt. 615 e 650 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), che, peraltro, presenta un quesito meramente astratto ed anch’esso non conferente col decisum. Infatti, il giudice a quo non ha statuito sulla inesistenza giuridica del titolo, bensì sulla nullità della notifica. Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese , che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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