Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15904 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente dom.ta in Napoli, Via Mergellina

216, presso lo studio dell’avv. CIGLIANO Augusto che la rappresenta e

difende giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 174/46/08, depositata il 13.10.2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del e le successive

memorie scritte depositate da entrambe le parti;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 174/46/08, depositata il 13.10.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli con cui era stato parzialmente accolto il ricorso introduttivo avverso il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di credito Iva per gli anni 1983 e 1992; ritenuto che la contribuente si è costituita con controricorso;

ritenuto che l’Agenzia ha lamentato con la prima doglianza la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per aver la CTR confuso problemi di successione processuale con quello dell’ammissibilità dell’azione di rimborso, non essendosi nella specie validamente formato il silenzio rifiuto in quanto l’istanza di rimborso era stata rivolta ad un ufficio incompetente mentre con la seconda doglianza ha lamentato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e art. 2946 c.c., per aver la CTR trascurato che l’istanza di rimborso contenuta in una dichiarazione fa decorrere il termine di prescrizione da essa, risalente nella specie al 9.2.1993, con la conseguenza che nel caso in esame esso era già decorso il 9.2.2003, data anteriore all’istanza di rimborso del 2004;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso perchè la ricorrente Agenzia accenna ad una questione che non risulta assolutamente menzionata nella sentenza impugnata, in cui la CTR si limita ad osservare che “l’assunto dell’ufficio circa la sua carenza di legittimazione passiva, con riferimento al rimborso IVA relativo ali anno 1983, in quanto la competenza territoriale riferita a tale anno è dell’Ufficio Napoli (OMISSIS) non può essere accolto…” vertendosi in tema di semplice riorganizzazione interna dell’Amministrazione; ritenuto inoltre che l’Agenzia nel ricorso per Cassazione si è ben guardata dall’indicare in quale atto del giudizio di merito avrebbe sollevato la questione riguardante la valida formazione del silenzio rifiuto in caso di istanza rivolta a giudice incompetente così come si è ben guardata dal trascrivere in ricorso i termini della questione che avrebbe fatto valere;

ritenuto che merita invece attenzione il secondo motivo di ricorso alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide nè il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nè il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (Sez. Un. 2687/07, 6940/06);

ritenuto che del resto, la stessa CTR aveva richiamato l’attenzione sull’invito con cui l’Amministrazione già in data 3.9.1993, oltre dieci anni prima della presentazione dell’istanza risalente all’8.4.04, aveva invitato la contribuente a produrre documentazione atta a definire il carico pendente, così riconoscendo implicitamente il credito della contribuente; ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere accolto limitatamente al secondo motivo con conseguente cassazione della sentenza nei limiti del motivo accolto; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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