Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15903 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO ANTONELLO – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13734 – 2012 proposto da:
O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO NOTARO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAIO FIORE
MELACRINIS;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VITERBO c.f. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I. VIVANTI 157, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO PUGGIONI, rappresentato e difeso dagli
avvocati MICHELE GUERRIERO, ANNA PARADISO;
– controricorrente –
nonchè contro
LINDBLAD & PIANA s.r.l. in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 566/2011 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata
il 19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/04/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;
udito l’Avvocato GIANCARLO NOTARO, difensore della ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ENRICO FIORETTI, con delega dell’Avvocato ANNA
PARADISO difensore del controricorrente, che ha chiesto
l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
O.L. ricorre contro il Comune di Viterbo e contro la Lindbland & Piana srl per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Viterbo, riformando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha respinto la sua opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale di Viterbo con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per aver impegnato un incrocio nonostante che il semaforo proiettasse luce rossa.
Il tribunale viterbese, per quanto qui ancora interessa, ha argomentato che la contestata violazione del codice della strada risultava dimostrata dalle fotografie scattate e prodotte, sottolineando altresì come la circostanza non avesse formato oggetto di effettiva contestazione, essendosi la difesa dell’opponente appuntata su eccezioni formali relative alla regolarità dell’apparecchiatura utilizzata dagli accertatori che lo stesso tribunale giudicava “infondate, in difetto di allegazione e prova di elemento alcuno che faccia anche solo presumere una non regolarità dell’apparecchiatura utilizzata”. Il ricorso per cassazione si articola su due mezzi, entrambi promiscuamente riferiti ai vizi di violazione di legge e di omessa motivazione su fatti decisivi. Il comune si è costituito in giudizio con controricorso.
La Lindbland & Piana srl non si è costituita in questa sede.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.4.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso – rubricato “violazione dell’art. 360, n. 3 e 5, di norme di diritto e dei contratti e per omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio” – si deduce che l’apparecchiatura con cui è stato effettuato il rilevamento dell’infrazione avrebbe “lavorato senza che ne fosse assicurato il suo corretto funzionamento” e, soprattutto, non risulterebbe “correttamente autorizzata dal Comune di Viterbo ad operare e rilevare infrazioni al codice stradale”, giacchè dalla relazione del consulente tecnico di ufficio emergerebbe che alla data di rilevamento dell’inflazione l’apparecchiatura “operava pur non risultando la sua legittima messa in funzione in quanto non era stato ancora accertato il suo corretto funzionamento, fatto che il tribunale di Viterbo ha ignorato” (gli stralci virgolettati sono tratti dalla pag. 10 del ricorso).
Con il secondo motivo – recante la medesima rubrica del primo – si deduce che l’apparecchiatura oggetto del contratto di appalto tra il Comune di Viterbo e la società Tecnotraffico Srl per la fornitura e gestione di apparecchi per la rilevazione di infrazioni stradali non sarebbe stata coincidente con quella che aveva rilevato l’infrazione per cui è causa e che la Polizia municipale, incaricata dalla delibera della giunta comunale di installare e mettere in funzione l’apparecchiatura oggetto del suddetto contratto, ne aveva invece fatta collocare ed installare un’altra, facendola poi sostituire.
I motivi sono entrambi inammissibili perchè privi del requisito della specificità, in quanto, pur riferendosi all’art. 360 c.p.c., numero 3, non indicano le disposizioni di legge che risulterebbero violate nella sentenza gravata e, pur riferendosi all’art. 360 c.p.c., n. 5, non indicano specifiche lacune o vizi logici nel ragionamento decisorio del giudice territoriale, ma affastellano tutta una serie di rilievi di fatto che non risultano dalla sentenza gravata e non attingono l’effettiva ratio decidendi di tale sentenza; tale ratio infatti risiede nel giudizio di fatto, non specificamente censurato, che “della omologazione dell’apparecchiatura e della intervenuta verifica del suo regolare il funzionamento si dà atto espressamente nello stesso verbale” e nel giudizio di diritto, neppur esso specificamente censurato, che detto verbale ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016