Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15903 del 26/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14562-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Nonchè da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI 4,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO MONTESANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO FEDERICO e RAFFAELE SALZANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10973/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di F.L. contro l’avviso di accertamento, riguardante l’imposta catastale a seguito di un classamento per l’anno 2012;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe omesso di ricostruire la vicenda e non avrebbe dato conto delle questioni di merito dibattute fra le parti;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3 D.L. n. 70 del 1988, art. 11, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 38, giacchè la motivazione dell’atto catastale sarebbe stata sufficiente, avendo rettificato, e non disatteso, la consistenza proposta nel DOCFA;

che l’intimato ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, volto ad invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame, prospettata in via incidentale dall’appellato;

che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per cassazione – avanzata dal F. – è infondata;

che, in tema d’impugnazioni, la notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese (come nel caso di specie), essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso e autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest’ultima il termine breve per proporre l’impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (Sez. 5, n. 23021 del 11/11/2016);

che il primo motivo è infondato, poichè – diversamente dall’affermazione della ricorrente – la CTR ha adeguatamente ricostruito la vicenda, rilevando come solo in sede contenziosa l’Amministrazione avesse chiarito i presupposti che avevano determinato la variazione del classamento proposto dal contribuente;

che anche il secondo motivo è privo di fondamento, giacchè l’attribuzione della rendita catastale dell’immobile (fra l’altro, a seguito di sopralluogo, come si evince dalla narrazione della sentenza impugnata) ha disatteso gli elementi di fatto indicati dal contribuente, sicchè la discrasia non deriva da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: conseguentemente, la motivazione avrebbe dovuto specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6-5, n. 12497 del 16/06/2016);

che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del F., che liquida in euro 2.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA