Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15903 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SAIPEM S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. T.P.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS

LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO

A. BURANA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Rag. R.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENZELLA ROBERTO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 710/2009 del TRIBUNALE di MONZA, emessa il

26/2/2009, depositata il 03/03/2009 R.G.N. 4350/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato NICOLAIS LUCIO;

udito l’Avvocato MUNDULA GUIDO (per delega dell’Avv. RENZELLA

ROBERTO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’accoglimento

p.q.r. in particolare del 4^ motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 710/09, pubblicata il 3 marzo 2009 e notificata in data 7-9 aprile 2009, accolse l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata in sede distributiva da Equitalia spa nella procedura esecutiva immobiliare intentata da Saipem spa nei confronti di D.G. (n. 468/05 r.g.e.) ed in particolare:

1.1. rilevò che l’esecutato aveva promosso il 16.10.07 controversia distributiva per far dichiarare l’inammissibilità dell’intervento di Equitalia e l’inesistenza del relativo credito per decadenza dal potere di azionare la pretesa fiscale, al cui esito il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 19.2.08, aveva sospeso la distribuzione del ricavato limitatamente all’importo di Euro 68.812,06, collocato nel progetto a favore proprio di Equitalia, sul presupposto della mancata od irregolare notificazione delle cartelle di pagamento per il periodo di imposta 1993;

1.2. rilevò che il creditore Equitalia aveva poi impugnato tale ordinanza – comunicatagli il 18.3.08 data 7.4.08, contestando sia la regolarità delle notifiche delle cartelle, sia la sussistenza dello ius postulandi dei suoi funzionari, sia la fondatezza della pretesa, tanto da chiedere la revoca dell’ordinanza di sospensione della distribuzione del ricavato e la declaratoria di esecutività del progetto di distribuzione; e che, qualificato dal g.e. tale ricorso come introduttivo della fase di merito di un’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza impugnata, si erano costituiti tanto il debitore esecutato che il procedente, contestando in rito e in merito l’opposizione con argomenti sostanzialmente coincidenti, tanto che l’opposto aveva chiesto invece il rigetto dell’opposizione, con attribuzione dell’intero ricavato della procedura;

1.3. identificati i titoli su cui si basavano i crediti di Equitalia spa, dopo l’intervento del 31.1.06 della sua dante causa Esatri in forza di copia di estratti di ruolo e cartelle di pagamento, il Tribunale qualificava la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza conclusiva della fase distributiva, con legittimazione ed interesse ad agire tanto del debitore che del solo altro creditore partecipante alla distribuzione;

1.4. qualificò tempestiva ed ammissibile una siffatta impugnazione quale rimedio concorrente con il reclamo ai sensi dell’art. 669- terdecies cod. proc. civ., riservato peraltro al solo capo che provvede sulla sospensione, escludendo qualsiasi analogia con quella disposta ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ.; e comunque prospettò l’ammissibilità esclusiva della fase di merito, cioè successiva a quella destinata all’eventuale emanazione dei provvedimenti indilazionabili, quest’ultima nemmeno potendo configurarsi in ossequio al principio della terzietà ed imparzialità del giudice;

1.5. riscontrò la sussistenza di ius postulandi in capo a chi aveva agito per l’esattore, una volta rilevato il conferimento di procura a tutti i dirigenti e quadri direttivi in servizio e la sussistenza di tale qualità, in forza delle certificazioni in atti ritenute tempestivamente prodotte entro il terzo dei termini previsti dall’art. 183 cod. proc. civ., comma 6 in capo agli agenti;

1.6. respinte le altre eccezioni preliminari sull’incertezza del titolo di credito, quanto al merito, dato atto della mancata inserzione delle ragioni di credito oggetto di sgravio nella dichiarazione finale, rilevò la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie sulle questioni di nullità di notifica e di decadenza dalla pretesa fiscale;

1.7. al contempo, essendo mancata l’impugnazione delle cartelle in quella sede, affermò sussistente il credito di Equitalia e ne riconobbe il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato secondo le previsioni originarie del progetto di cui era stata sospesa l’esecutività proprio quanto alle somme previste per detta opposta, pari ad Euro 68.812,06; rimettendo altresì, dopo avere a quella assegnato tale somma, al giudice dell’esecuzione la modificazione della relativa ordinanza risolutiva della controversia distributiva, all’esito del passaggio in giudicato della sua decisione; e condannò gli opposti alle spese di lite.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Saipem spa, affidandosi a nove motivi, cui resiste con controricorso la Equitalia spa, mentre il D. non svolge attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del 9 giugno 2011, illustrate dalla ricorrente le sue ragioni con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., prendono parte alla discussione orale sia la ricorrente che la controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente impugna la gravata sentenza con nove motivi e precisamente:

2.1. con un primo, di “insufficiente, o comunque in subordine contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, essa si duole della carenza di ius postulandi in capo a coloro che hanno rappresentato Equitalia nel procedimento esecutivo n. 468/05 r.g.e.;

2.2. con un secondo, di “insufficiente, o comunque in subordine contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, essa si duole ancora della carenza di ius postulandi in capo a coloro che hanno rappresentato Equitalia nel procedimento esecutivo n. 468/05 r.g.e.;

2.3. con un terzo, di “violazione e/o falsa applicazione di norme …

art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3,”, essa si duole dell’esclusione della tardività della produzione dei documenti a comprova della qualità dei soggetti agenti, produzione avvenuta solo con il terzo dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nonostante la contestazione fosse stata mossa più volte fin dalla fase distributiva davanti al giudice dell’esecuzione e comunque fin dagli atti di costituzione in giudizio; e conclude con il seguente quesito:

“dica codesta Suprema Corte se, nel caso in cui sia sollevata, nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare – in difetto di rilievo ex officio – un’eccezione di inesistenza dell’atto di intervento, per carenza di ius postulandi in capo a colui che lo ha formato nell’interesse del rappresentato, questi sia tenuto ad offrire prova dell’esistenza di tale conferimento di poteri al preteso rappresentante processuale nella prima difesa utile successiva alla formulazione dell’eccezione o, comunque, al più tardi, nel termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, dell’eventuale successivo procedimento di opposizione agli atti esecutivi, trattandosi in ogni caso di circostanza da dedurre non già a prova contraria, bensì a prova diretta”;

2.4. con un quarto, di “violazione e/o falsa applicazione di norme … art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 83 c.p.c., comma 1, in relazione al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41, comma 2, per come modificato D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 15, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286”, essa si duole del mancato rilievo del difetto di ius postulandi in capo ad Equitalia Esatri spa, con riferimento alla fase di contestazione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ.; e conclude con il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se D.Lgs. 13 aprile 1999, art. 41, comma 2, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 14, poi convertito nella L. 243 novembre 2006, n. 286, nell’art. 2, comma 15, sia idoneo a legittimare il Concessionario alla riscossione a farsi rappresentare, nell’ambito del sub-procedimento a cognizione sommaria, apertosi ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare, da un suo semplice funzionario, delegato ai sensi di tale norma, e non sia invece necessario che egli si avvalga in tale sede del ministero di un procuratore legalmente esercente ai sensi del combinato disposto dell’art. 82 c.p.c., comma 3, e art. 83 c.p.c., comma 1”;

2.5. con un quinto, di “violazione e/o falsa applicazione di norme … art. 618 cod. proc. civ.”, essa lamenta l’inesistenza del ricorso in opposizione agli atti esecutivi “omisso medio”; e conclude con il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se la domanda di revoca dell’ordinanza di sospensione cautelare della distribuzione del ricavato, resa dal giudice dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 c.p.c., comma 2, possa oggi – cioè dopo la riforma dell’art. 618 cod. proc. civ., intervenuta con L. 24 febbraio 2006, n. 52 – essere formulata mediante la proposizione di un ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., senza con ciò violare il disposto dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, e se, per evitare tale violazione, possa essere contemplata l’ipotesi di bypassare la fase di cui all’art. 618 cod. proc. civ., comma 2, prima proposizione, invece di interporre reclamo al collegio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 624 c.p.c., comma 2, e dell’art. 669 terdecies c.p.c.”;

2.6. con un sesto, di “violazione e/o falsa applicazione di norme …

combinato disposto dell’art. 624 c.p.c., comma 2, ed art. 512 c.p.c., comma 2”, essa si duole del cumulo tra mezzi di impugnazione in ordine ad uno stesso provvedimento; e conclude con il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se l’attuale sistema processuale preveda che, contro l’ordinanza di sospensione cautelare della distribuzione del ricavato, resa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 c.p.c., comma 2, possano oggi – dopo la riforma del medesimo art. 512 e dell’art. 624, cod. proc. civ., intervenuta con L. 24 febbraio 2006, n. 52 – essere proposti cumulativamente sia il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., sia l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 stesso codice, o se invece contro quell’ordinanza l’unico mezzo di impugnazione sia il reclamo al collegio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 624 c.p.c., comma 2, e dell’art. 669 terdecies c.p.c.2.7. con un settimo, di “insufficiente, o comunque in subordine contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, essa si duole dell’erronea qualificazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa come ordinanza di merito, invece che come ordinanza di carattere, meramente, sospensivo- cautelare;

2.8.con un ottavo, di nullità del procedimento, essa si duole dell’omissione della declaratoria di translatio iudicii a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario; e conclude con il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se il giudice, dichiaratosi giurisdizionalmente incompetente a conoscere della validità e efficacia del titolo esecutivo azionato innanzi a lui – nel caso di specie, per essere la questione relativa a tale validità e efficacia, in ipotesi, afferente alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario – possa chiudere il processo limitandosi a rilevare detta sua carenza di potere o sia invece tenuto a preservare la tutela giurisdizionale del soggetto che lo ha erroneamente adito operando la translatio iudicii al giudice in ipotesi giurisdizionalmente competente”;

2.9. con un nono, di “insufficiente, o comunque in subordine contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, essa si duole dell’attribuzione delle spese processuali in base al principio di soccombenza e comunque dell’omessa compensazione.

3.Dal canto suo, l’Equitalia lamenta da un lato l’inammissibilità del ricorso per cassazione e, dall’altro, la tardività della dispiegata azione conclusa con la gravata sentenza, avente ad oggetto la contestazione, ad opera del procedente e del debitore, della ritualità del suo intervento; ma si diffonde poi ampiamente a confutare ciascuno dei motivi di ricorso, sostenendone la non ammissibilità o la non fondatezza.

4. Va preliminarmente rilevato che al ricorso si applica l’art. 366- bis cod. proc. civ.:

4.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett- d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima;

4.2. e, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità, i quesiti relativi alle doglianze diverse da quella di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5:

4.2.1. non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

4.2.2. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

4.2.3. sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

4.3. mentre, quanto ai momenti di sintesi o di riepilogo per il vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v. , tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 13 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 13 luglio 2007, n. 16002).

5. Ancora, del tutto tempestiva è l’impugnativa, da parte di debitore e creditore procedente, dell’intervento di Equitalia o Esatri spa nelle forme in concreto adottate, nonostante il non breve intervallo tra deposito del ricorso per intervento del creditore e formalizzazione della contestazione:

5.1. in primo luogo, la disciplina sugli interventi applicabile è quella anteriore alle riforme degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ. di cui alle L. n. 80 del 2005 e della L. n. 263 del 2005: i quali sono stati modificati, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, dai nn. 7 e 1-bis, lett. e) convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e), nonchè il secondo a sua volta inserito dall’art. 1, comma secondo, lett. d), di tale ultima legge;

5.2. la disciplina transitoria delle richiamate riforme (di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater convertito, con modificazioni, in L. 23 febbraio 2006, n. 51, in relazione al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-sexies, convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8 convertito, con modificazioni, in L. 17 agosto 2005, n. 168 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 6) prevede peraltro che le modifiche normative in tema di processo esecutivo si applicano – tranne quanto riguarda la sola vendita già disposta e la disciplina sull’efficacia degli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo – anche alle procedure esecutive già pendenti; e solo si prevede la conservazione dell’efficacia degli interventi non fondati su titolo esecutivo avvenuti prima dell’entrata in vigore (il 1 marzo 2006) della detta riforma;

5.3. quanto al creditore, la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell’intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva, da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 512 cod. proc. civ. (in tali espressi termini, v. Cass. 1 aprile 2011, n. 7556);

5.4. quanto al debitore, non applicandosi, in ragione della data di deposito del ricorso per intervento (anteriore al 1 marzo 2006) la disciplina sull’interpello dell’esecutato e del riconoscimento del credito con effetti meramente endoesecutivi, egli ben può nella stessa fase distributiva dispiegare le sue contestazioni sulla sussistenza dei presupposti dell’intervento, come da giurisprudenza consolidata (per tutte, v. Cass. 23 aprile 2001, n. 5961);

5.5. in ogni caso, la doglianza sul difetto di ius postulandi in capo al procuratore del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. 28 aprile 2011, n. 9451; Cass., ord, 22 febbraio 2008, n. 4652; Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178);

5.5.1. la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo di espropriazione forzata e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82 cod. proc. civ., comma 2, prima parte), in quanto i principi generali in materia di procura a favore del difensore, che si desumono dal complesso delle disposizioni contenute negli artt. 82-87 cod. proc. civ., trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione (per consolidato insegnamento; tra le più remote, v. Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603);

5.5.2. la perdurante mancanza di un difensore munito di (valida) procura, siccome può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell’esecuzione, può a maggior ragione essere riscontrata su istanza del debitore e dare luogo ad provvedimento che dichiara l’improcedibilità del processo;

5.5.3. la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell’esecuzione perchè sia dichiara l’improcedibilità non ha natura di opposizione esecutiva, perchè non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo nè è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata;

5.5.4. pertanto, la relativa domanda del debitore – con cui appunto egli contesta la sussistenza di una valida procura in capo al difensore del procedente – non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi.

6. E’ poi infondata l’eccezione preliminare circa l’insuscettibilità di impugnativa con ricorso per cassazione della sentenza gravata:

questa ha deciso un’opposizione agli atti esecutivi, statuendo, con pronuncia atta al giudicato, sulla sussistenza del diritto dell’interventore a prendere parte al riparto; pertanto, non solo il ricorso per cassazione straordinario è ammissibile, ma è anche l’unico mezzo di impugnazione consentito, attesa la struttura delle controversie distributive all’esito della riforma del 2006, basata sull’emanazione di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, pronunciata all’esito di un subprocedimento deformalizzato, che certamente costituisce un atto esecutivo riconducibile alla previsione dell’art. 617 cod. proc. civ. (salvo quanto si dirà in ordine al capo sulla sospensione).

7. Deve a questo punto ed in via preliminare, in applicazione dei principi in tema di quesiti riassunti sopra al paragrafo 4, rilevarsi l’inammissibilità del primo, del secondo, del settimo, dell’ottavo e del nono motivo:

7.1. quanto al primo, perchè il momento di riepilogo o sintesi imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., di cui a pag. 21 del ricorso (“le persone che hanno seguito lo svolgimento del procedimento esecutivo n. 468 r.g.e. 2005 del Tribunale di Monza, per conto di Equitalia Esatri spa, erano suoi dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri direttivi, nel momento in cui gli atti del processo esecutivo, e in particolare nel momento in cui l’atto di intervento nell’esecuzione, è stato formato”), è fortemente carente, essendo articolato soltanto sull’illustrazione del punto decisivo, ma mancando in esso la sintetica riproduzione delle ragioni della lamentata insufficienza o contraddittorietà; del resto, la critica si incentra piuttosto sul merito della conclusione cui, invece, con ragionamento esplicitato in modo coerente e non affetto da evidenti vizi logici e giuridici, perviene la gravata sentenza;

7.2. quanto al secondo, perchè il momento di riepilogo o sintesi imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., di cui a pag. 22 del ricorso (“il procedimento esecutivo n. 468 r.g.e. 2005 del Tribunale di Monza è stato seguito da un dipendente Equitalia a ciò delegato D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 41 ed abilitato ex lege a intervenire nell’esecuzione immobiliare”), è fortemente carente, essendo incentrato solo sull’illustrazione del punto decisivo, ma mancando in esso la sintetica riproduzione delle ragioni della lamentata insufficienza o contraddittorietà; anche in tal caso, del resto, la critica si incentra piuttosto sul merito della conclusione cui, invece, con ragionamento esplicitato in modo coerente e non affetto da evidenti vizi logici e giuridici, perviene la gravata sentenza;

7.3. quanto al settimo, perchè il momento di riepilogo o sintesi imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., di cui a pag. 45 del ricorso (“l’ordinanza del giudice dell’esecuzione resa nell’ambito del procedimento esecutivo n. 468/05 r.g.e. del Tribunale di Monza ha pronunciato sul merito della controversia oppositiva sorta in sede di sua distribuzione”), è fortemente carente, essendo incentrato solo sull’illustrazione del punto decisivo, ma mancando in esso la sintetica riproduzione delle ragioni della lamentata insufficienza o contraddittorietà; e tanto esime dal rilievo dell’inammissibilità, risolvendosi oltretutto non in un vizio di motivazione, ma di nullità del procedimento quello sull’erroneità della qualificazione dell’oggetto di un provvedimento ai fini dell’individuazione del suo mezzo di impugnazione; e pure in tale evenienza, del resto, la critica si incentra piuttosto sul merito della conclusione cui, invece, con ragionamento esplicitato in modo coerente e non affetto da evidenti vizi logici e giuridici, perviene la gravata sentenza;

7.4. quanto all’ottavo, perchè il quesito, per come è formulato, non è pertinente e quindi rimane inidoneo a determinare la soluzione della controversia, visto che non considera che la fattispecie si riferisce ad un’opposizione peculiare come quella distributiva e che comunque la questione era stata sollevata solo in via di eccezione, per paralizzare la domanda del creditore di prendere parte alla distribuzione;

7.5. quanto al nono, perchè la censura sulla mancata compensazione non è mai consentita, se non nel caso – che con tutta evidenza qui non ricorre – in cui sia violato il principio per il quale la parte totalmente vittoriosi non deve mai essere nemmeno in parte condannata alle spese.

8. I motivi quarto, quinto e sesto possono essere congiuntamente trattati, per l’intima connessione delle questioni in diritto coinvolte: ed essi sono infondati. Al riguardo, occorre focalizzare alcune premesse.

8.1. La sentenza oggi gravata ha ad oggetto l’ordinanza resa – in data 19.2.08 – dal giudice dell’esecuzione (nella specie, immobiliare) con la quale, a conclusione della fase di distribuzione, quegli decideva sulle contestazioni di debitore e creditore principale sull’inserimento dell’interventore Equitalia in chirografo (per Euro 68.812,06, a fronte di un credito di Euro 7.584.029,91) nel progetto di distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione (progetto che collocava utilmente altresì il procedente Saipem spa, creditore per Euro 10.989.680,14, per la somma di Euro 130.546,14), sospendendo la distribuzione limitatamente alla somma prevista nel progetto da attribuirsi o assegnarsi appunto alla Equitalia, al contempo dichiarando esecutivo il progetto stesso con separato provvedimento.

8.2. L’ordinanza parrebbe quindi aver provveduto sulle contestazioni e riconosciuto – evidentemente in via provvisoria – la probabile fondatezza di almeno alcune delle doglianze sul credito dell’interventrice Equitalia (già Esatri), tanto da disporre la sospensione dell’attribuzione a questa delle somme in suo favore collocate nel progetto di distribuzione.

8.3. Eppure, il tenore testuale del provvedimento oggetto del processo concluso con la sentenza qui gravata non si ricava dal contenuto dei soli atti direttamente scrutinabili da questa Corte: da questi si evince soltanto che con detta ordinanza è stata disposta la sospensione della distribuzione della somma prevista in un progetto di distribuzione in favore di uno dei creditori concorrenti;

ed un consimile dispositivo è tutto ciò che di tale ordinanza viene indicato a pag. 10 del ricorso per cassazione ed a pag. 4 della sentenza gravata (quinto paragrafo a ritroso dalla fine della pagina).

8.4. Contrariamente all’apparenza, allora, tale ordinanza non ha risolto alcuna controversia distributiva, visto che, pur avendo individuato la somma in astratto spettante al creditore intervenuto Equitalia, ha poi disposto al contempo la sospensione per dubbi sulla fondatezza delle contestazioni alle sue ragioni di credito; in definitiva, per quanto è dato desumere (in quanto, ripetesi, non si è in grado di esaminare direttamente tale ordinanza), l’ordinanza lascia intendere come indefettibile un successivo giudizio di risoluzione dei dubbi e delle contestazioni solo delibate quali fondamento della sospensiva.

8.5. Al contempo, il petitum, desumibile dal ricorso della creditrice di fatto esclusa dalla distribuzione involge non soltanto la sospensione, ma, proprio perchè l’ordinanza impugnata non ha risolto alcuna controversia, appunto quest’ultima, con evidente domanda di accertamento del suo buon diritto a prendere parte alla distribuzione e per di più per la somma recata nel progetto di distribuzione parzialmente sospeso.

8.6. Solo all’esito di questa precisazione ed in relazione alla peculiarità dell’ordinanza oggetto del successivo ricorso, può ammettersi che l’espressa richiesta di intervenire sulla (sola) sospensione non impedisce la diversa qualificazione data dal giudice alla domanda, di controversia distributiva; e che quindi correttamente è stato dispiegato il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, anzichè quello del reclamo, solo ad essere ammesso contro il capo dell’ordinanza ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. che pronuncia la sospensione.

9. In ordine alla qualificazione della domanda si osserva poi che:

9.1. con la riforma dell’art. 512 cod. proc. civ. – nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e) convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80 – si è previsto che:

– se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2;

– il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata;

9.2. con la riforma dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2 – disposta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 18 – si è stabilito che è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. anche avverso il provvedimento di cui all’art. 512 c.p.c., comma 2;

9.3. questa Corte ha già avuto modo di statuire che -dopo la riforma del 2006 – le ordinanze del giudice dell’esecuzione con cui si provveda sulla sospensione di questa, nell’ambito di una qualunque opposizione, proposta cioè ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., sono tutte suscettibili esclusivamente di reclamo (Cass., ord. 8 maggio 2010, n. 11243);

9.4. il rimedio del reclamo è quindi concesso, nel processo esecutivo, in modo esclusivo avverso quei provvedimenti cui oramai si riconosce la funzione lato sensu cautelare di anticipazione del risultato finale del giudizio di merito cui è finalizzata la fase preliminare in sede esecutiva, vale a dire ai soli provvedimenti di sospensione del processo (anticipatori appunto della declaratoria di illegittimità del processo stesso, oggetto principale – se non altro in via mediata – delle opposizioni): parendo del resto funzionale alla struttura, tipica del reclamo, di revisione tendenzialmente immediata di presupposti sommariamente delibati, l’agilità delle forme e l’inidoneità al giudicato della decisione del collegio dello stesso ufficio giudiziario;

9.5. la persistente coesistenza del sistema delle opposizioni agli atti esecutivi impone quindi di riconoscere la compresenza dei due rimedi, a seconda dell’oggetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione avverso il quale si appuntano: con la conseguenza che il merito del singolo atto del giudice, cioè tutto quanto di diverso si presenta dalle argomentazioni e dal dispositivo relativi alla misura interinale della sospensione, resta oggetto di opposizione agli atti esecutivi sub specie di contestazione della legittimità di quel provvedimento;

9.6. è quindi corretta, per la duplicità dell’oggetto dei capi stessi, l’impostazione del giudice di merito circa la duplicità e la compresenza dei rimedi del reclamo e dell’opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un’ordinanza ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. (nuovo testo): il primo, da dispiegare esclusivamente avverso il capo (eventuale) dell’ordinanza che ha disposto la sospensione della fase distributiva (e, cioè, del suo momento tipico e finale, vale a dire della materiale erogazione delle somme assegnate); la seconda, da proporre avverso il contenuto della risoluzione della contestazione, che costituisce il presupposto in diritto della determinazione delle somme in concreto riconosciute assegnabili;

9.7. del resto, la deformalizzazione della fase di distribuzione consente di ritenere non ancora di natura cognitiva l’attività espletata dal giudice dell’esecuzione fino all’emanazione dell’ordinanza che risolve le contestazioni: con la conseguente possibilità, in caso di norme che consentano in via eccezionale ad alcuni creditori di stare in giudizio senza ministero di procuratore dinanzi al giudice dell’esecuzione, di continuare ad avvalersi di tale facoltà, insorgendo l’onere di avvalersi di quel ministero soltanto al momento in cui, con il dispiegamento dell’opposizione avverso quell’ordinanza, sia intrapresa una vera e propria azione di cognizione ordinaria;

9.8. ne consegue l’infondatezza dei motivi quarto, quinto e sesto.

10. Tutto ciò posto, a diversa conclusione occorre giungere quanto al terzo motivo di ricorso, il quale, alla stregua degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte al momento della decisione, deve qualificarsi fondato:

10.1. da quanto è esposto nella gravata sentenza si ricava sommariamente che il possesso dei requisiti in capo agli agenti dell’esattore (e delle specifiche qualifiche soggettive richieste in rapporto all’incardinamento nella struttura dell’esattore) è stato dimostrato, nonostante la sua contestazione, da parte di chi ha formulato l’atto di intervento ed ha agito nella procedura esecutiva, è stato dimostrato mediante la produzione di documenti avutasi in occasione del terzo dei termini previsti dall’art. 183 cod. proc. civ. , comma 6(nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie): sul punto, nella sentenza non si specifica alcuna scansione temporale di eventuali plurime produzioni in rapporto a ciascuna delle tesi eventualmente via via sostenute dall’interventrice;

10.2. vanno allora considerati come unitari sia il momento della contestazione dei presupposti che quello di produzione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti da parte di chi ha agito per l’esattore; e neppure, in dipendenza della necessità di stare a quanto risulta esclusivamente dal ricorso e dal controricorso, potrebbe qui rilevarsi di ufficio quale tesi sia stata prospettata soltanto al momento del primo o del secondo dei termini di cui all’art. 183, cod. proc. civ., comma 6 e quale sia la documentazione prodotta immediatamente dopo in stretta dipendenza delle singole contestazioni e soprattutto quando la relativa produzione sia avvenuta;

10.3. sulla base del tenore testuale della motivazione della gravata sentenza e di ricorso e controricorso, il Collegio non può fare a meno di ritenere: da un lato, che la contestazione del possesso di tali requisiti di legge, che consentono all’esattore di stare davanti al giudice dell’esecuzione, senza il ministero di un procuratore legalmente esercente, in tutte le fasi del processo esecutivo (compresa quindi quella, sommarizzata e deformalizzata, della distribuzione fino alla pronuncia dell’ordinanza, poi suscettibile di impugnazione ex artt. 669-terdecies o 617 cod. proc. civ. a seconda dei casi, per quanto appena detto), è stata da subito complessivi e totale; e – dall’altro lato – che, a fronte di tale radicale contestazione come operata fin da subito, la prova decisiva del possesso di quei requisiti è stata data unitariamente e complessivamente solo entro il terzo dei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., comma 6;

10.4. eppure il possesso di quei requisiti è condizione per l’esistenza stessa dell’intervento (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15184) e dell’attività svolta in nome dell’esattore (Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603, che esclude pure la sanabilità del vizio, ammettendo solo la possibilità di un intervento tardivo, ove ne ricorrano comunque i presupposti);

10.5. pertanto, solo la presenza in atti di una valida prova di tali requisiti impedirebbe allora di concludere che l’intervento dell’esattore del gennaio 2006 e tutta l’attività processuale compiuta nel processo esecutivo va qualificata inesistente;

10.6. ma, a ben vedere, la prova suddetta è stata data tardivamente, vale a dire oltre il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie, pacificamente applicabili (anche prima della riforma del 2009) anche alla produzione dei documenti, se non altro nel rito ordinario;

10.7. poichè deve concludersi (vedi punti 10.2 e 10.3) che la contestazione del possesso di tali requisiti era I stata unitariamente operata dal debitore e dal creditore procedente nelle fasi anteriori del processo esecutivo e comunque ribadita negli atti di costituzione in giudizio delle controparti dello stesso ricorrente esattore, la prova che a questi incombeva andava proposta o prodotta entro il secondo e non già entro il terzo dei termini previsti dall’art. 183 cod. proc. civ., comma 6;

10.8. infatti, non è uno sviluppo delle attività assertive o delle istanze istruttorie non prevedibile in precedenza ad avere determinato l’onere di dare la prova positiva dei poteri e dei requisiti degli agenti, ma proprio l’impostazione originaria del sistema difensivo della controparte, quale desunto dagli atti introduttivi; e ciò in quanto, una volta prospettata fin dagli atti introduttivi del giudizio dalla controparte un’attività difensiva che renda necessaria la prova di determinati fatti, la rigorosa interpretazione del regime delle preclusioni assertive ed istruttorie comporta che tale prova sia data entro e non oltre il primo dei termini istruttori previsti dall’art. 183cod. proc. civ., comma 6 vale a dire entro e non oltre il secondo dei termini complessivamente stabiliti da tale norma;

10.9. tanto comporta la tardività della produzione documentale e la sua inutilizzabilità ai fini della decisione: appena parendo il caso di precisare che, dinanzi alle contestazioni svolte fin dal processo esecutivo, non beneficia certo di alcuna presunzione di legittimità alcun atto compiuto dagli agenti dell’esattore; e che anzi l’ordinaria diligenza avrebbe imposto a quest’ultimo di dare immediatamente tale prova e comunque di non correre il rischio della maturazione delle preclusioni del giudizio di merito in cui quella contestazione fosse ancora una volta trasfusa.

11. Se è tardiva tale produzione, non vi è alcuna rituale prova della sussistenza, in capo a chi ha agito per l’esattore, dei poteri di farlo: e quindi l’intervento dell’esattore del gennaio 2006 deve senza altro indugio essere considerato inesistente, con conseguente accoglimento del terzo motivo e cassazione della gravata sentenza, che ha accolto invece una conclusione diversa.

12. E tuttavia tanto consente, ad avviso del Collegio e per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, di pronunciare nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da Equitalia e decisa con la sentenza cassata, dichiarando l’inammissibilità dell’intervento del suo predecessore in data 31.1.06 nella proc. es.

n. 468/05 r.g.e. Tribunale di Monza e rimettendo al giudice dell’esecuzione – attesa la funzione meramente rescindente della pronuncia ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. -ogni ulteriore determinazione sulla distribuzione della somma, previa modifica della relativa ordinanza e suo adeguamento alla presente pronuncia, in riattivazione del relativo sub-procedimento distributivo.

13. La novità delle questioni trattate integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio – compreso quello di legittimità – intrapreso da Equitalia nei confronti anche del D..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili o rigettati gli altri; cassa la gravata sentenza e per l’effetto, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dispiegata da Equitalia spa avverso l’ordinanza del 19.2.08 resa dal giudice dell’esecuzione in proc. es. n. 468/05 r.g.e. Tribunale di Monza e dichiara inammissibile il suo intervento del 31.1.06; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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