Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15903 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6983-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ABITAREA GRUPPO P. SRL, in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IIRITANO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1289/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA ed altro per l’anno d’imposta 2006;

la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “è fondata l’eccezione di giudicato esterno … ed infatti l’odierna vicenda nasce dal mancato riconoscimento di un credito IVA per l’acquisto di un bene immobile, in ragione della pretesa natura fittizia della sottostante operazione di compravendita. Tuttavia è incontestato che la medesima vicenda, già portata al vaglio della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone nel procedimento n. 167/13 R.G. si è conclusa con sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, a seguito della dichiarazione dell’Agenzia delle entrate di riconoscimento espresso del diritto avversario e del proprio obbligo di soddisfarlo”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in quanto il giudicato formatosi nella sentenza n. 20/1/2015 (n. 167/13 R.G.) non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223 del 2020);

in tema di determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’applicazione di imposte periodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d’imposta sull’inerenza tra la spesa sostenuta e l’attività dell’impresa spiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d’imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell’inerenza stessa, come nel caso dei canoni di leasing relativi al medesimo immobile di cui sia chiesta la deducibilità per più annualità (Cass. n. 33572 del 2018);

nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass. n. 25798 del 2017);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi in quanto – affermando che “è fondata l’eccezione di giudicato esterno … ed infatti l’odierna vicenda nasce dal mancato riconoscimento di un credito IVA per l’acquisto di un bene immobile, in ragione della pretesa natura fittizia della sottostante operazione di compravendita. Tuttavia è incontestato che la medesima vicenda, già portata al vaglio della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone nel procedimento n. 167/13 R.G. si è conclusa con sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, a seguito della dichiarazione dell’Agenzia delle entrate di riconoscimento espresso del diritto avversario e del proprio obbligo di soddisfarlo” – non ha tenuto conto che la Corte di Cassazione ai fini della rilevanza o meno del giudicato esterno opera diversi distinguo e la scarna ed oscura motivazione della sentenza (in cui: la descrizione del fatto oggetto della sentenza impugnata è praticamente assente; è del tutto assente la descrizione del fatto relativo alla sentenza che ha per oggetto il presunto giudicato esterno; è possibile faticosamente ricostruire il ragionamento giuridico solo con l’ausilio del ricorso e del controricorso; non ci si preoccupa neppure di indicare il numero della sentenza ma solo il numero dell’R.G., così evidenziando, oltre ad una scarsa scientificità, anche la poca consapevolezza che per potersi far formare un giudicato occorre farsi riferimento non ad un procedimento ma ad una sentenza; l’espressione “vicenda conclusa”, per la sua atecnicità, non chiarisce con sicurezza se un giudicato si sia effettivamente formato) non permette di affermare la formazione di un giudicato esterno che abbia rilevanza nel presente giudizio, soprattutto tenendo conto che una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere non statuisce in via definitiva su diritti ed quindi è priva di attitudine a fare stato in altri giudizi (cfr. Cass. n. 10960 del 2010, secondo cui la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio).

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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