Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15902 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34715-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., T.G., T.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTICHI

ALESSANDRO;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA – CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1145/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1145/2019 della Commissione tributaria regionale toscana, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello da T.G., T.L. e T.A. per l’annullamento della cartella di pagamento della somma di Euro 81.149,46 a titolo di imposta di registro applicata ad una sentenza emessa in data 9.6.2011 dalla Corte di appello Firenze relativa ad una controversia civile, avendo ritenuto il giudice di secondo grado l’atto impugnato illegittimo per difetto di motivazione, per non avere allegato nè riprodotto la sentenza tassata, della quale è contestata l’effettiva conoscenza.

Gli intimati si sono costituiti.

Con l’unico motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e dell’art. 37 c.p.c..

Si lamenta che la controversia aveva ad oggetto il recupero di spese giudiziarie e non di natura tributaria sicchè l’opposizione alla cartella avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del rito sommario di cognizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 del e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 con conseguente difetto assoluto di giurisdizione.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura della cartella riprodotta a pag 7 si evince che il credito erariale oggetto del giudizio riguarda l’imposta di registro atti giudiziari indicata in cartella con il codice 1E01 sicchè la relativa controversia è, devoluta alla giurisdizione della commissione tributaria, in applicazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Sez. U, Ordinanza n. 2598 del 05/02/2013, Rv. 624892 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 10703 del 23/05/2005, Rv. 580690 – 01).

Pertanto, il contribuente che intenda contestare il titolo della riscossione coattiva, deve rivolgersi al giudice tributario mediante ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, (che può essere proposto avverso “il ruolo e la cartella di pagamento”).

La decisione impugnata pertanto si sottrae alla critica che viene mossa e va confermata.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 6.500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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