Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15902 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.N.P., elettivamente dom.to in Rionero in Vulture (Pz)

alla via Roma 204/A presso lo studio del Dr. Antonio Valerio

D’Angelo;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 136/02/07, depositata in data 22.1.08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del resistente e le

successive memorie depositate dall’Agenzia;

Uditi il P.G. in persona del dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 136/2/07, depositata il 22 gennaio 2008, con la quale è stato accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Potenza con cui era stato accolto, solo parzialmente, il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Melfi per l’anno 1998, ai fini Irpef, Irap ed Add. Regionale ed avviso IVA.; ritenuto che il contribuente non si è costituito;

ritenuto che la ricorrente ha lamentato con la prima doglianza l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e con la seconda doglianza l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; ritenuto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5, devono contenere a pena di inammissibilità un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008, Sez. Un. 558/09);

ritenuto che nella specie, nè il primo nè il secondo motivo sono stati accompagnati dal prescritto momento di sintesi; ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese perchè parte vincitrice non si costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA