Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15901 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 01/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25102/2014 proposto da:

COMUNE DI AREZZO – P.I. (OMISSIS), in persona del Vicesindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L., rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO PASQUINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) – quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P. – in persona

del Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Fiorentino;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIPENDENTI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 572/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE FIRENZE, depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

riconvocata, non partecipata, del 16/03/2017 dal Consigliere Dott.

LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che l’I.N.P.S. ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 572/25/2014, depositata il 19 marzo 2014, non notificata, la CTR della Toscana ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Arezzo, nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Istituto avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, con il quale l’I.N.P.S. aveva invocato il diritto all’esenzione dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in relazione alle unità immobiliari site alla (OMISSIS), in catasto alla sez. A, foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), destinate a sede provinciale dell’ente.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Istituto.

Va esaminato previamente in ordine logico il secondo motivo di ricorso, con il quale l’ente impositore denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha addossato al Comune di Arezzo l’onere probatorio di dimostrare la non sussistenza delle condizioni, segnatamente con riferimento al c.d. requisito oggettivo, per il godimento dell’esenzione.

Il motivo è manifestamente fondato, non avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi affermati in modo consolidato in materia da questa Corte, secondo i quali l’esenzione dall’ICI di cui alla citata norma può trovare applicazione a condizione che sia dimostrata dal contribuente, al quale incombe il relativo onere probatorio, la sussistenza delle condizioni per usufruire dell’esenzione stessa e cioè che le attività assistenziali e previdenziali siano svolte in detti immobili con modalità non commerciali (tra le molte, più di recente Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19039 ed altre pronunce coeve; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711; Cass. sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5062), circostanza che è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’ente impositore (con specifico riferimento ad immobile dell’INPDAP adibito a casa di soggiorno per anziani, nel senso che l’ente deve fornire per usufruire dell’esenzione la prova dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, Cass. sez. 5, 21 marzo 2012, n. 4502).

In effetti è opportuno ricordare, avuto riguardo anche al tenore della memoria depositata dall’istituto controricorrente all’esito del deposito della proposta del relatore, che l’esenzione è stata invocata in giudizio dall’Istituto di previdenza in relazione al disposto dell’art. 7, comma 1, lett. i) e non della lett. a) della citata norma, che richiede comunque che le attività svolte negli immobili siano destinate esclusivamente ai compiti istituzionali degli enti ivi indicati, laddove l’I.N.D.A.P., dante causa dell’odierno controricorrente, che aveva in precedenza versato il tributo, senza presentare denuncia di variazione, aveva dal 2005 invocato l’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a).

Evidenziata detta sfasatura, sarà dunque l’I.N.P.S., che ha invocato l’esenzione in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), a dover comprovare lo svolgimento nei suddetti fabbricati di attività assistenziali o previdenziali, in dette attività non potendo rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Toscana in diversa composizione, che, uniformandosi al principio dí diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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