Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15901 del 25/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15901 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 28815-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con unico azionista,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel SpA, nella qualità di
procuratore della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio procuratore, nonché
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di beneficiaria del ramo di
azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio procuratore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO
GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
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Data pubblicazione: 25/06/2013

DE VITO BRUNELLO;
– intimato avverso la sentenza n. 725/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO del 12/04/2011,
depositata il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/05/2013 dal

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino, con sentenza depositata in data 28 aprile 2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace,
che aveva accolto la domanda di Brunello De Vito, intesa ad ottenere il risarcimento del
danno conseguito a una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione di
energia elettrica, inadempimenti che avevano determinato il pagamento di bollette
relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato nel fatto che con deliberazione 28
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta”; che a tanto l’Enel non aveva ottemperato; che, in particolare,
l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così
violando gli obblighi di informazione incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel Servizio Elettrico
s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione e di beneficiaria del
relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e
segnatamente l’art. 6, comma 4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di
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Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h) di tale
fonte attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione
di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto art. 6, comma 4 della deliberazione cit. potesse essere ricondotta
all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.

lettera h), della legge n. 481 del 1995, in relazione all’art. 1196 cod. civ., assumendosi che
l’A.E.E.G. non avrebbe, comunque, assumendosi che l’A.E.E.G. non avrebbe,
comunque, potuto integrare il contratto di utenza in punto di modalità del pagamento
delle bollette, modificando e di fatto sopprimendo il contenuto dell’art. 1196 cod. civ..
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1339 cod.
civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit., nonostante
fosse prevista dall’art. 2 comma 20 lett. c) della legge n. 481/1995 una sanzione a carico
dell’esercente diversa dalla sostituzione o dall’invalidità della clausola difforme.
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e
controversi, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un
ipotetico precetto integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito e correlativamente
si formulano tre distinti ordini di censura, segnatamente denunciandosi: difetto di
interesse ad agire e violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione
e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del principio di
causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso
del diritto.
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché, sotto vari profili,
prospettano una unica censura e cioè l’inidoneità dell’art. 6, comma 4 della cit
deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto.

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Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 12,

2.1.

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie

assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma
4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della
relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può

regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa — salvo che una previsione speciale di legge o di
una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi
precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti
indicati, in tanto può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del
regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di
un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e
sui modi.
2.2.

Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella richiamata sentenza

n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio — la previsione della
deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” si connotava
certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una
prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente
una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la

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concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del

valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di
ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la
prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia
comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente
all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi

3. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello
scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza va cassata.
Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti
di fatto per ritenere che la domanda va rigettata.
Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due
gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri e, pronunciando
nel merito, accoglie l’appello dell’Enel e rigetta la domanda proposta da Brunello De
Vito. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato a rifondere alle parti
ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 600,00 (di cui
euro 400,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 8 maggio 2013
L’estensore

Il Presidente

Adelaide Amendola

Mario Finocchiaro

dell’art. 1339 cod. civ., che dell’art. 1374 cod. civ.

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